Italian Supreme Court remands case to new trial due to procedural defects in expert report renewal and omitted fact examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal against the lower court's decision to reject the renewal of the expert report and the failure to examine a contested fact. The appellants argued that the appellate court erred in denying the expert report renewal and failed to provide reasons for rejecting their specific objections to the expert's conclusions. Consequently, the court ordered the case to be remanded to a new trial to address these procedural and substantive deficiencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The appellate court must provide adequate reasoning when rejecting a request to renew an expert report and must examine all facts contested by the parties, failing to do so warrants remittal to a new trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20886-2020 proposto da: INTROINI ELISABETTA PINUCCIA, SCARIONI ROSALIA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato GIOVANNI BOSCO; - ricorrenti - contro BELLONI RAIMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell'avvocato LORENZO LODOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA DORIGONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4639/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 11 20/11/2019; '17 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 20886 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che:
1. Raimondo Belloni convenne dinanzi al Tribunale di Pavia Rosalia Scarioni ed Elisabetta Pinuccia Introini al fine di sentir accertare le cause di rovina del muro di recinzione posto tra la sua proprietà e quella delle convenute e la conseguente condanna al suo ripristino o al pagamento delle somme necessarie per procedervi. Si costituirono in giudizio Rosalia Scarioni ed Elisabetta Pinuccia Introini chiedendo di accertare le cause dello sfaldamento del muro, che dichiaravano essere imputabili ad umidità o ad opere di copertura realizzate da controparte.
Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale di Pavia accolse la domanda attorea condannando Rosalia Scarioni ed Elisabetta Pinuccia Introini al pagamento di € 30.570,15 per procedere al rispristino del muro divisorio nonché al rimborso delle spese di lite e di CTU. La Corte d'Appello, con sentenza n. 4639 del 20 novembre 2019, ha respinto l'appello proposto da Rosalia Scarioni ed Elisabetta Pinuccia Introini, confermando la sentenza di primo grado e condannando le appellanti al pagamento delle spese di giudizio. Il giudice ha ritenuto che le conclusioni del CTU, non contestate adeguatamente dal CTP, trovavano conferma nel fatto che le lesioni del muretto erano concentrate nella zona antistante la proprietà delle appellanti e dunque nel punto dove la sommatoria delle forze costituite dal terrapieno e dalla costruzione sovrastante esercitavano maggiore pressione sul muro.
Quanto ai costi di ripristino, essi dovevano considerarsi adeguati in quanto tenuto conto delle spinte esercitate sul terrapieno sul quale insisteva la costruzione delle appellanti, il muro non poteva più essere ricostruito quale mero muro divisorio, ma quale muro di contenimento, con conseguente maggiore robustezza e costo.3. Avverso tale pronuncia Rosalia Scarioni ed Elisabetta Pinuccia Introini propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste Raimondo Belloni con controricorso. Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si dolgono del fatto che la Corte d'Appello avrebbe negato il rinnovo della CTU ritenendo erroneamente che le ricorrenti non avessero fo ululato la relativa richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c in relazione al disposto dell'art. 116 c.p.c. La Corte d'Appello avrebbe accolto apoditticamente le conclusioni della CTU senza fornire alcuna motivazione della ragioni di non condivisione delle puntuali e dettagliate contestazioni avanzate dal CTP. Il collegio rinvia a nuovo ruolo in attesa delle S.U. che hanno rimesso con l'ordinanza n. 9358/2021 la questione relativa alla nullità della procura.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 10 giugno 2021. Ti Pre dente APOSITAT