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Ordinanza — n. 39088/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Peace Court's equitable decision due to lack of limited appeal remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39088/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the Peace Court had ruled on a matter within its equitable jurisdiction. The lower court rejected the counterclaim after finding the plaintiff's insurance company was not properly notified of the witness. The Supreme Court held that only a limited appeal is available for decisions made under equitable jurisdiction, excluding direct access to the Cassation Court.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Decisions rendered by the Peace Court within its equitable jurisdiction are subject exclusively to a limited appeal, precluding a direct appeal to the Cassation Court.

Parole chiave

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equitable jurisdiction Peace Court limited appeal Cassation inadmissibility Art. 339 c.p.c. obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni assicurazione RC dei veicoli a motore azione diretta contro l'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 339, comma 3 c.p.c.
40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.
Art. 360 c.p.c.
Art. 111 Cost.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 360 c.p
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 10063/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31961-2020 proposto da: AGNESI LUIGIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE ROMANIELLO; - ricorrente - contro RUSSO DOMENICO, RUSSO ROSARIA, DI BIASE ANGELA MARIA, AXA ASSICURAZIONI SPA, REALE MUTUA SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 453/2020 del GIUDICE DI PACE di MADDALONI, depositata il 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-A seguito di uno scontro tra l'autovettura di proprietà di Domenico Russo, Rosaria Russo e Angela Maria di Biase, e l'autocarro di proprietà di Luigina Agnesi, i primi hanno citato in giudizio quest'ultima attribuendole la responsabilità dei danni subiti, unitamente alla compagnia Axa Assicurazioni. Nel costituirsi, la Agnesi, proprietaria dell'autocarro, ha però formulato domanda riconvenzionale assumendo la responsabilità, per contro, degli attori, e chiedendo dunque la loro condanna. In giudizio è stata citata altresì Reale Mutua, quale compagnia garante degli attori. 2.-Il Giudice di Pace di Maddaloni ha preso atto della cessata materia del contendere sulla domanda principale, essendo stati gli attori risarciti dalla propria compagnia, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale della Agnesi ritenendo che l'unico teste indicato non era stato però comunicato alla Axa assicurazioni, come previsto dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni. 3.-Ricorre la Agnesi con tre motivi.

Non v'è costituzione degli intimati. Considerato che 5.-Il ricorso è inammissibile. Infatti, avverso la decisione del Giudice di pace, andava proposto appello a motivi limitati (339 c.p.c.), trattandosi di decisione resa con equità. E' principio di diritto infatti che: " Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p. c, è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari).

Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all'applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione." (Cass. 10063/ 2020).

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 3 novembre 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN