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Ordinanza — n. 39087/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural delay and res judicata regarding art. 170 c.p.c. and 2909 c.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39087/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Enrico Astuni's appeal against Giovanni Paduano, ruling the appeal inadmissible due to late notification and the lower court's application of res judicata. Astuni argued the first-instance judgment was null for irregular service under Article 170 of the Code of Civil Procedure and that the second-instance court wrongly applied the principle of res judicata under Article 2909 of the Civil Code. The court held that irregular notification merely extends the appeal period without nullifying the judgment, and that the principle of res judicata barred subsequent claims contradicting the definitive enforcement of the earlier decree.

Regesto Legislator

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Art. 170 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: Irregular notification of a judgment does not render it null if the appeal is filed within the extended period, and the principle of res judicata established by a decree of enforcement precludes subsequent actions contradicting the determined right.

Parole chiave

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irregular notification res judicata decree of enforcement procedural delay preclusion of action obbligo di restituzione restituzioni alla produzione diritto di ricupera

Disposizioni normative citate

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Art. 170 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
articolo 170 c.p
5.-Il primo motivo eccepisce nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'articolo 170 c.p.c.
articolo 2909 c.c
secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2909 c.c.
articolo 112 c.p
7.-11 terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31847-2020 proposto da: ASTUNI ENRICO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IVAN SORBO; - ricorrente - contro PADUANO GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO FORCONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 266/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 31847 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- Ritenuto che 1.-Giovanni Paduano, artista, ha consegnato 36 propri quadri a Enrico Astuni, in conto vendita, ossia perché li vendesse e conferisse il ricavato all'artista, salvo ovviamente il corrispettivo della mediazione. Il Paduano però ha ritenuto che l'Astuni avesse violato gli accordi ed ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di quei 36 quadri, cui Astuni non ha fatto opposizione, ottemperando spontaneamente in parte, ossia restituendo 26 dei 36 quadri consegnati dal Paduano.

Costui, conseguentemente, ha iniziato una causa per ottenere la restituzione di quei 10 quadri rimanenti, o per avere il loro controvalore. 2.-Nel primo grado di giudizio, dove ha chiesto in via riconvenzionale anche il pagamento di alcune provvigioni, il convenuto Astuni ha depositato contratti di acquisto- in proprio- dei 10 quadri mancanti, anteriori alla emissione del decreto. Conseguentemente, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di restituzione- sul presupposto che Astuni aveva acquistato per sé quei quadri e non doveva dunque renderli- ed ha accolto la domanda riconvenzionale.

Invece, la Corte di Appello di Ancona ha riformato questa decisione con l'argomento che il diritto alla restituzione era cosa giudicata, per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, e non poteva dunque essere negato sulla base di documenti che avrebbero potuto prodursi opponendosi al decreto ingiuntivo. 3.-Ricorre Enrico Astuni con tre motivi, cui si oppone con controricorso il Paduano. Considerato che 4.- Intanto risulta che la sentenza è stata notificata via Pec al Difensore in data 4.9.2020, con conseguente tardività del ricorso, notificato il 19.11.2020.

Per contestare questa inammissibilità il ricorrente, adduce quanto segue. 5.-Il primo motivo eccepisce nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'articolo 170 c.p.c. La tesi del ricorrente è che la notifica della sentenza è stata effettuata irritualmente, non rispettando i presupposti che la legge prevede perché possa decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto non si capisce se è fatta 't- ad istanza di parte e nemmeno se è notificata effettivamente al domicilio del difensore in quanto domiciliatario della parte, o in quanto difensore.

Con la conseguenza che, non potendo essere idonea a provocare il termine breve, quella notifica è del tutto nulla, anzi inesistente, con conseguente nullità dell'intero procedimento e della conseguente sentenza. Il motivo è infondato. A tacere di ogni questione sulla rilevanza delle difformità lamentate dal ricorrente, che sembrano più mere irregolarità (la dicitura sulla intestazione della Pec, ed altre minime difformità); a prescindere da ciò, è di tutta evidenza che una notifica non idonea a provocare la decorrenza del termine breve, non è per ciò stesso nulla, né rende nullo l'intero giudizio: significa solo che vale il termine lungo e che se l'impugnazione giunge in tale termine il successivo giudizio è regolarmente instaurato. secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2909 c.c. Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha male inteso il concetto di giudicato, rs10 0\A/L per due motivi: intanto perché, la definitiva-~-eile del decreto ingiuntivo non impedisce di poter produrre prove diverse in un successivo giudizio; in secondo luogo, perché i giudici non hanno tenuto conto del fatto che ove il giudicato, mediante decreto ingiuntivo, si formi sull'azione di adempimento, non può poi la parte agire in successivo giudizio per la risoluzione.

Il motivo è infondato. Intanto il giudicato costituito dalla ingiunzione si è formato sul diritto alla restituzione dei quadri, e dunque provare successivamente di non doverli restituire sulla base di documenti anteriori al decreto ingiuntivo, è precluso dal giudicato, poiché mira a dimostrare come estinto o non esistente un diritto accertato definitivamente. Quanto al secondo aspetto, ed anche prescindendo dalla omessa allegazione che questa specifica questione è stata posta in appello, va osservato che il decreto ingiuntivo è l'esito di una domanda di adempimento, ossia di restituzione dei quadri in adempimento dell'obbligo, tipico del contratto estimatorio, con cui chi li riceve in conto vendita si obbliga a restituirli se non li ha venduti.

La successiva azione non è stata affatto di risoluzione del contratto, e dunque di segno opposto C." all'adempimento, ma essa stessa di adempimento o di pagamento del valore dei quadri, poiché mirava alla consegna dei 10 rimanenti. 7.-11 terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe pronunciato, in via equitativa su una domanda di risarcimento non proposta, e senza previo accertamento della responsabilità per danni del ricorrente stesso. Il motivo è infondato. La Corte infatti ha qualificato come risarcimento la domanda di pagamento del valore, fatta in caso non fosse stata possibile la restituzione in natura, e dunque ha qualificato una domanda effettivamente proposta, che altro non era se non il controvalore dei quadri stimati equitativamente, e dunque prescindendo dal dolo o dalla colpa del ricorrente, che peraltro era ricavabile dall'inesatto adempimento del decreto ingiuntivo. 8.-11 ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1800,00 euro, oltre 200,00 euro di spese legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 3 novemb