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Ordinanza — n. 39083/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding late standing objection and non-relevant factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39083/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiff's claims regarding a late objection to standing and a factual error in the appellate decision. The plaintiff argued the municipality lacked standing because it was absent in the first instance and that the appellate court erred in assessing the guardrail's position. The court ruled that the standing objection was irrelevant since it was not accepted, and the factual assessment of the guardrail's placement was an undisputed fact review not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: An objection to lack of passive standing raised late is inadmissible if not accepted, and a factual error justifying revocation under Art. 395 c.p.c. is not reviewable on appeal unless motivated absolutely.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of passive standing factual error review revocazione ex art. 395 undisputed fact assessment incidente ciclistico responsabilità per incidente stradale lesione corporale dovuta a infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
Giusta la regola posta da questa Corte "l'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
articolo 345 c.p
Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 345 c.p.c.
articolo 395 c.p
6.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 395 c.p.c.
art. 395 cod. proc. civ
Giusta la regola posta da questa Corte "l'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 10637/2007
Sez. 23856/2008
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8584-2020 proposto da: DI NICOLA BERARDINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI PARIS; - ricorrente - contro COMUNE di CELANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADDIS ABBEBA N. 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FEGATILLI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1743/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Lkée:- -2- Ritenuto che 1.-Bernardino Di Nicola, mentre viaggiava in biciletta, su strada appartenente al Comune di Celano, ha urtato con la spalla il guardavia ed è caduto per terra, riportando lesioni personali. Ha dunque citato in giudizio il Comune di Celano, ritenendolo responsabile dell'incidente, sull'assunto che il guardavia sporgeva eccessivamente, rispetto alla norma, invadendo la carreggiata, ed era quindi male posizionato. 2.-Il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda, con decisione però riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila che ha ritenuto correttamente posizionato il guardavia, non tanto da sporgere troppo ed essere quindi invasivo per un ciclista.

Bernardino Di Nicola ha proposto revocazione avverso questa sentenza, ritenendo che fosse basata su un errore di fatto, avendo la Corte di Appello fatto riferimento al guardavia sulla carreggiata Avezzano- Celano, anziché a quello posto sulla carreggiata opposta- direzione Celano- Avezzano: quella effettivamente da lui percorsa con la bicicletta. La Corte di Appello de l'Aquila ha rigettato la revocazione. 3.-Bernardino Di Nicola ricorre avverso tale rigetto con due motivi. V'è controricorso del Comune di Celano. Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 345 c.p.c.

Ritiene il ricorrente che l'eccezione svolta dal Comune di Celano di difetto di legittimazione passiva era tardiva: il Comune avrebbe dovuto farla in primo grado, dove però è rimasto contumace: invece, solo con l'atto di appello, viene posta la questione, ma tardivamente. Il motivo è inammissibile. Intanto, è rivolto contro la prima decisione della Corte di Appello, quella che ha rigettato la domanda nel merito, e dunque avrebbe dovuto essere fatto valere impugnando quella decisione, e non quest'altra. In secondo luogo, anche a voler prescindere da questo rilievo, il motivo è inammissibile per totale difetto di interesse a proporlo, dal momento che ‘ l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, tardiva o meno che fosse, non è stata accolta, e dunque non ha determinato soccombenza del qui ricorrente. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 395 c.p.c.

Ritiene il ricorrente che il giudizio circa la rilevanza dell'errore sia infondato. Ricorda il principio affermato da questa Corte circa la rilevanza dell'errore che dà origine a revocazione e ritiene che la prima decisione di appello vi sia incorsa, e che la seconda ha negato tale errore illegittimamente. Il motivo è inammissibile. Giusta la regola posta da questa Corte "l'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia." (Sez.

Un. 10637/ 2007; Sez. 23856/ 2008 e successive). Tuttavia, l'accertamento della rilevanza di questo errore, tale da giustificare la revocazione, è un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. La Corte di Appello, nella decisione che qui si impugna, ha escluso, per l'appunto, la rilevanza di quell'errore, sia ritenendo che l'indicazione del senso di marcia è frutto di un errore materiale, e che dunque la decisione precedente aveva ben presente quale fosse quello giusto, sia ritenendo che anche nel senso di marcia opposto, quello che il ricorrente assume come di effettiva percorrenza, il guardavia era regolarmente posizionato.

Questo giudizio è un accertamento di fatto, che qui non può essere messo in discussione altrimenti che per un difetto assoluto di motivazione, tuttavia non fatto valere. 7.-Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrete al pagamento della somma di 4000, 00 euro a titolo di spese legali, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 3 novembre 2021 Il Presidente atiki( DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 D I