Italian court dismisses appeal against architect's liability for delayed building permit issuance due to lack of fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Antonio Mauti's appeal inadmissible against architect Franco Merolle regarding a delayed building permit. Mauti argued the architect was negligent in submitting documents, causing him to lose a commercial rental opportunity, while the lower courts found no professional fault. The court ruled that since both trial and appellate courts excluded negligence based on the same facts, the appeal lacked admissibility under Article 348 ter of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: An appeal alleging omitted examination of facts is inadmissible when the appellate court's reasoning, though different in emphasis, reaches the same conclusion of no fault based on the same established facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3603-2019 proposto da: MAUTI ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LO VECCHIO; - ricorrente - contro MEROLLE FRANCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO IAFRATE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4281/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2018; ve* udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. / / __---'-- t--ic. 2019 n. 03603 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- Ritenuto che 1.-Antonio Mauti ha conferito al Geometra Franco Merolle l'incarico di ottenere un certificato di abitabilità dal Comune di Monte San Giovanni Campano. Ha poi però convenuto in giudizio il professionista accusandolo di avere agito con ritardo, di avere procurato tardivamente i documenti necessari, di avere quindi determinato i tempi con cui conseguentemente il Comune ha rilasciato l'agibilità. Il Mauti ha lamentato un danno, da questa negligenza, dovuto alla impossibilità di locare l'immobile: l'agibilità serviva all'uso commerciale del bene, ed era condizione per poterlo concedere in locazione.
Merolle, il professionista, si è difeso negando di avere responsabilità circa i tempi di rilascio dell'agibilità ed ha altresì, in via riconvenzionale, domandato la condanna al pagamento di alcune provvigioni. 2.-Il Tribunale di Frosinone ha rigettato entrambe le domande: quella principale, soprattutto, escludendo la colpa del professionista nel rilascio della certificazione di abitabilità. In Corte di Appello la decisione è stata confermata, escludendo una qualche negligenza del professionista che, anzi, secondo i giudici di merito, avrebbe costantemente assistito il cliente (p.3) 3.-Antonio Mauti ricorre con due motivi.
V'è controricorso del Merolle. Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso. Ritiene che la Corte di Appello ha trascurato di considerare che il ritardo nel rilascio della licenza di abitabilità è dovuto al ritardo con cui il geometra ha depositato la documentazione necessaria ad ottenere quella licenza e che se, invece, ne avesse tenuto conto, avrebbe deciso altrimenti (p.9). Fa presente che questa censura è ammissibile, non vertendosi in un caso di doppia conforme, in quanto la decisione di primo grado ha deciso su un fatto diverso da quella di secondo.
Il motivo è inammissibile. A parte il rilievo che non v'è diversità di fatto tra primo e secondo grado, tale da escludere l'inammissibilità di cui all'articolo 348 ter c.p.c.: entrambi i giudici di merito escludono colpa professionale del geometra in base a quanto emerso dagli atti, ed in particolare in base al medesimo fatto, che invece il ricorrente ritiene essere stato omesso. Ad ogni modo, non v'è evidentemente un omesso esame, ma un esame diverso da quello atteso dal ricorrente: la Corte di Appello tiene conto dell'attività svolta dal geometra e la ritiene esaustiva dell'obbligo da costui assunto.
A pagina 3 infatti i giudici di merito prendono atto dell'attività svolta dal geometra nei termini stessi in cui tale attività risulta dalle stesse dichiarazioni del cliente, qui ricorrente: si evidenzia che l'incarico era stato dapprima sottratto al geometra, per essere affidato ad altri professionisti e che, non avendosi risultato da questi ultimi, era stato nuovamente affidato al geometra. In sostanza, la Corte di Appello ha esaminato il fatto, come emerso dall'istruttoria, ma ha negato che vi possano essere elementi di colpa professionale: questa è la ratio della decisione, che non può ovviamente essere censurata sotto il profilo dell'accertamento di merito. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 116 c.p.c.
Secondo il ricorrente la Corte avrebbe negato il danno non valutando adeguatamente le prove, e soprattutto non tenendo conto della testimonianza di un cliente potenziale, che ha espressamente detto di non aver preso l'immobile in locazione proprio per la mancanza di agibilità. Il motivo è inammissibile. Intanto la ratio qui contestata, ossia che non v'era danno, è secondaria: come si è detto, i giudici di merito, in primo luogo, escludono la colpa, e questo basta al rigetto della domanda. Inoltre, la ratio decidendi è nel senso che anche senza certificato di abitabilità quell'immobile poteva essere comunque locato.
Questa ratio prescinde dalla valutazione, peraltro qui non censurabile, delle risultanze testimoniali. 7.-Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 3600,00 euro, oltre 200,00 euro di spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 3.11.2021 Il Presidente (U\ALI Q/(M ji DEP