Ordinanza — n. 39079/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 13469-2020 proposto da: EDS SERVIZI CONTABILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro STAGNI BENITO & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SERRA, rappres ntata e difesa dall'avvocato MARCO GAMBA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 176/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 116 c.p, articolo 112 c.p; Ordinanza — n. 39079/2021 — snciv · Corte di Cassazione: EDS proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Brescia rigettava con sentenza del 13 febbraio 2020. EDS ha proposto ricorso, da cui si difende la società Stagni Benito con controricorso, illustrando poi le sue difese anche con memoria. Ritenuto che: Il ricorso è composto di quattro motivi. I primi tre denunciano tutti, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; il terzo motivo aggiunge altresì, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., violazione dell'articolo 116 c.p.c.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13469-2020 proposto da: EDS SERVIZI CONTABILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro STAGNI BENITO & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SERRA, rappres ntata e difesa dall'avvocato MARCO GAMBA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 176/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA GRAZIOSI. Ric. 2020 n. 13469 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Rilevato che: 13469/2020 Stagni Benito & C. S.r.l. conveniva, con citazione notificata il 13-19 novembre 2009, davanti al Tribunale di Crema EDS Servizi Contabili S.r.l. per accertarne l'inadempimento del mandato conferitole dall'attrice per consulenza contabile e per ottenerne la condanna a risarcire i conseguenti danni nella misura di C 150.000. La convenuta si costituiva resistendo. Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 24 novembre 2014, condannava la convenuta a risarcire l'attrice nella misura di C 47.661 oltre accessori.
EDS proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Brescia rigettava con sentenza del 13 febbraio 2020. EDS ha proposto ricorso, da cui si difende la società Stagni Benito con controricorso, illustrando poi le sue difese anche con memoria. Ritenuto che: Il ricorso è composto di quattro motivi. I primi tre denunciano tutti, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; il terzo motivo aggiunge altresì, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., violazione dell'articolo 116 c.p.c.
Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c. In realtà il contenuto di tutti i motivi ictu ()culi è direttamente fattuale in ordine alla vicenda da cui è sortita la controversia, perseguendo in tal modo il ricorrente un terzo grado di merito il che porta inevitabilmente alla inammissibilità, in quanto il ricorso al giudice di legittimità giammai è fungibile rispetto a un gravame proponibile davanti al giudice di merito. R 7-47A,0 \c:{, YìkkiTtn A\9vi, ?i114. bctk, Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come /— da dispositivo - alla controricorrente.
L L) 1')Akk, wbuzu \D'(inAR., cV\ -`111),\I okAi L.'»ov-,1-A-Uckis\ Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi C 5500, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese generai', nonché agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d