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Ordinanza — n. 39078/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of factual summary in cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39078/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Pietro Gruppuso against a judgment in Trapani inadmissible. The court found the petition failed to meet the statutory requirement of providing a concise summary of the material facts. Consequently, the court refused to examine the substantive arguments regarding the bank draft and the violation of civil procedure codes.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, para. 1, quater, D.P.R. 115/2012: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a clear, concise summary of the material facts, as this summary is essential for the court to understand the grounds of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of factual summary civil procedure code art 366 concise statement of facts unified contribution payment motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, n. 3 c.p.c.
10072 - per cui "nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n.
Art. 13, para. 1, quater, D.P.R. 115/2012
Art. 13, para. 1, comma 1 bis, D.P.R. 115/2012
articolo 2697 c.c
Ritenuto che: Il ricorso viene articolato in tre motivi, i primi due rubricati come denuncia di violazione dell'articolo 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072
Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 - per cui "nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art.
Cass. sez. 6, 28 maggio 2018 n. 13312
Cass. sez. 1, ord. 16 dicembre 2020 n. 28780
ancora, ex multis, Cass. sez. 1, ord. 16 dicembre 2020 n. 28780, Cass.
Cass. sez. 6-2, ord. 12 marzo 2020 n. 7025
28780, Cass. sez. 6-2, ord. 12 marzo 2020 n. 7025, Cass.
Cass. sez. 1, 31 luglio 2017 n. 19018
7025, Cass. sez. 1, 31 luglio 2017 n. 19018, Cass.
Cass. sez. 1, 30 maggio 2017 n. 12688
19018, Cass. sez. 1, 30 maggio 2017 n. 12688 e Cass.
Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926
12688 e Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926 nonché - sullo scopo di agevolare la comprensione insito nel requisito de quo - S.U.
S.U. 17 luglio 2009 n. 16628
1926 nonché - sullo scopo di agevolare la comprensione insito nel requisito de quo - S.U. 17 luglio 2009 n. 16628), e configura poi i motivi in modalità sufficientemente fungibile rispetto alla carente premessa in quanto invece non godono di un contenuto sufficiente a sostituirla.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5318-2020 proposto da: GRUPPUSO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO P I RRELLO; - ricorrente - contro RIGGI ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1080/2019 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI. Rilevato che: 5318/2020 Pietro Gruppuso ha presentato ricorso avverso sentenza d'appello emessa dal Tribunale di Trapani in data 14 novembre 2019, che, riformando "precedente sentenza" del giudice di pace di Alcamo, ha rigettato la sua opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a favore di Antonio Riggi, qui intimato, il quale non si è difeso.

Pietro Gruppuso ha depositato pure memoria. Ritenuto che: Il ricorso viene articolato in tre motivi, i primi due rubricati come denuncia di violazione dell'articolo 2697 c.c. in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., e il terzo rubricato come denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., di omesso esame di fatto discusso e decisivo, in riferimento ad un assegno bancario che sarebbe stato rilasciato dall'attuale ricorrente a favore del Riggi. Il ricorso - e ciò tutto assorbe - è palesemente inammissibile in riferimento all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. perché manca di una premessa dei fatti (su questa tematica, v.

Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 - per cui "nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte - e Cass. sez. 6 -3, ord. 28 maggio 2018 n. 1.3312 - per cui "per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente" -; e cfr. ancora, ex multis, Cass. sez. 1, ord. 16 dicembre 2020 n. 28780, Cass. sez. 6-2, ord. 12 marzo 2020 n. 7025, Cass. sez. 1, 31 luglio 2017 n. 19018, Cass. sez. 1, 30 maggio 2017 n. 12688 e Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926 nonché - sullo scopo di agevolare la comprensione insito nel requisito de quo - S.U. 17 luglio 2009 n. 16628), e configura poi i motivi in modalità sufficientemente fungibile rispetto alla carente premessa in quanto invece non godono di un contenuto sufficiente a sostituirla.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo di pronuncia sulle spese dal momento che l'intimato non si è difeso. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Co