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Ordinanza — n. 39077/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on liability for fall, upholding lower court's finding of force majeure and plaintiff's negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39077/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the plaintiff's appeal against a lower court ruling that dismissed her claim for damages following a fall on a sidewalk. The appellate court had found the incident constituted force majeure due to the plaintiff's knowledge of the hazard and her own lack of adequate attention. The supreme court affirmed this decision, stating the appellant's arguments regarding procedural contradictions and false application of law failed to address the substantive finding of force majeure.

Regesto Legislator

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Art. 2051 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court rejects an appeal alleging contradictory reasoning when the appellate court correctly identifies force majeure under Article 2051 c.c. and the plaintiff's contributory negligence, as the lower court's decision is not arbitrary or unmotivated.

Parole chiave

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force majeure liability contributory negligence sidewalk appellate contradiction appeal custodian liability civil code procedural motivation review responsabilità del locatore responsabilità per danni da acqua accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 2051 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 1227 c.c.
Art. 360 c.p.c.
Art. 352 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
articolo 2051 c.c
in ordine alle conseguenze dell'assenza di prova certa sulle modalità dell'evento, nonché falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c.
art. 2051 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5165-2020 proposto da: RODRIGUEZ DELL'ARCO MARIA SILVIA elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SOMALIA N. 35, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CARANCI, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE LEONE; - ricorrente - contro GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende; - controricorre.nte - contro CONDOMINIO II TRAVERSA PRIVATA FUM_AROLI N. 12, NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EDUARDO NAPOLITANO; - controricorrente - nonché contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA , MIRANDA NUNZIO; - resistenti - avverso la sentenza n. 3562/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA GRAZIOSI. Ric. 2020 n. 05165 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Rilevato che: 5165/2020 Silvia Rodriguez Maria Dell'Arco conveniva davanti al Tribunale di Napoli il Condominio alla II Traversa Fumaroli n. 12 di Napoli, di cui era condomina, per ottenere - nella misura di C 15.000 o di maggior somma - il risarcimento dei danni derivatile da una caduta sul viale tra il portone del condominio e la via pubblica, per un provvisorio malfatto "rappezzo" sulla pavimentazione del viale stesso durante lavori di ristrutturazione dell'immobile, caduta che, in particolare, avrebbe causato all'attrice una frattura a un braccio.

Il condominio resisteva, e otteneva di chiamare in causa la ditta Mira Costruzioni cui erano stati appaltati i lavori di ristrutturazione e nel cui cantiere si sarebbe verificata la caduta, nonché le proprie compagnie assicuratrici Assitalia S.p.A. e Tirrena S.p.A. La ditta non si costituiva; si costituiva resistendo Assitalia e si costituiva resistendo pure Nuova Tirrena S.p.A. Il Tribunale con sentenza n. 6585/2012 rigettava la domanda. La Rodriguez proponeva appello, che la Corte d'appello di Napoli rigettava con sentenza del 26 giugno 2019, ritenendo sussistente nella fattispecie, ricondotta all'articolo 2051 c.c., il caso fortuito, nel senso che l'appellante conosceva il luogo e la caduta era avvenuta in piena luce, e quindi in sostanza per suo difetto di adeguata attenzione.

La Rodriguez ha proposto ricorso, da cui si è difeso con controricorso il condominio, e si è difesa con ulteriore controricorso Generali Italia S.p.A., già Assitalia, che ha pure depositato memoria. Ritenuto che: Il ricorso è articolato in due motivi. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2051, 2043 e 1227 c.c. in ordine alle conseguenze dell'assenza di prova certa sulle modalità dell'evento, nonché falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. in ordine alla responsabilità del custode.

Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 352, 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto controverso. Dopo aver argomentato sull'effetto devoluitivo dell'appello, si afferma che il primo giudice avrebbe rigettato per mancanza di responsabilità per la cosa in custodia ai sensi dell'articolo 2051 c.c., mentre su questo il giudice d'appello si sarebbe contraddetto, "dapprima non entrando nel merito della responsabilità ex art. 2051 c.c., per poi richiamare un attimo dopo la suddetta".

Pertanto "mal si comprende" perché sia stato rigettato l'appello, per di più "con la non motivata compensazione delle spese". Inoltre la motivazione della sentenza impugnata sarebbe "apparente, illogica, perplessa e contraddittoria". Il primo motivo, ictu ()culi, non coglie la reale ratio decidendi, che è quella del caso fortuito, tentando invece di spostare la tematica su profili differenti e, parzialmente, del tutto fattuali, senza quindi affrontare la vera sostanza della sentenza in ordine al difetto di responsabilità condominiale. Il secondo motivo, poi, è - anch'esso con chiara evidenza - un tentativo di "sfuggire" proprio all'inequivoca ratio decidendi scelta dal giudice d'appello: una volta esaminata la responsabilità ex articolo 2051 c.c. - la norma da applicare secondo la stessa appellante, come risulta dalla pagina 6 della sentenza -, detto giudice doveva necessariamente vagliare anche il suo limite, cioè il caso fortuito.

E al suo obbligo ha adempiuto. La censura attinente alla motivazione della pronuncia impugnata, poi, è manifestamente infondata, in quanto tale motivazione non è conformata in modalità apparente né contraddittoria; e non vi si ravvisa, d'altronde, alcuna incidenza della effettuata compensazione delle spese a priori, ovvero sullar adeguata ricostruzione dei fatti. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come da dispositivo - alle controricorrenti. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente condominio le spese processuali, liquidate in complessivi C 2500, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge, e a rifondere alla controricorrente Generali Italia s.p.a. le spese processuali, liquidate in complessivi C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento;' da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, s