Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39061/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding synthetic income assessment and agricultural aid exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39061/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giuseppe Canale's appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold a synthetic income assessment. Canale argued that the Commission incorrectly included inherited property and car expenses while excluding agricultural income and EU subsidies. The court ruled that the Commission correctly applied the statutory presumption of additional income based on extrinsic factors and that agricultural aid is legally excluded from taxable income due to its specific destination for asset improvement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; Art. 32, d.P.R. n. 600/1973: The tax administration may legitimately use a synthetic method to correct income declarations when extrinsic elements suggest additional income, placing the burden of proof on the taxpayer to demonstrate sufficient agricultural income or untaxed sources; furthermore, agricultural aid payments are excluded from taxable income as they are legally destined solely for the improvement of agricultural assets.

Parole chiave

Generato dall'IA
synthetic income assessment agricultural aid exclusion burden of proof taxpayer extrinsic income elements tax capacity index reddito del coniuge valutazione del reddito deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973
Sostiene il ricorrente che gli aiuti in agricoltura che aveva percepito pur se non autonomamente rilevanti ai fini del reddito, se non nei limiti di cui all'art. 32 del d.P.R.
Regolamento CE n. 1782/2003
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9097 del 2017
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 29404 del 2017).i 7.
Cass. n. 19557 del 2014
38 cit., l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate» (Cass. n. 19557 del 2014; conf.
Cass. n. 34704 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15288-2020 R.G. proposto da: CANALE Giuseppe, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Giovanni GURNARI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Valadier, n. 43, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni ROMANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 409/08/2020 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA, depositata in data 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento sintetico c.d. "redditometrico", con cui l'Agenzia delle entrate aveva accertato un maggior reddito ai fini IRPEF per l'anno 2007 nei confronti di Giuseppe Canale, la CTR rigettava l'appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che sosteneva di condividere avendo il primo giudice compiuto «un esame puntuale e completo di tutte le questioni portate alla sua attenzione» avendo evidenziato che «il modestissimo reddito dichiarato ... sia assolutamente inattendibile, anche a voler tener conto dei redditi agrari asseritamente percepiti dalla moglie del ricorrente in misura comunque tale da non poter valere ad azzerare il significativo scostamento accertato», ritenendo «un dato assolutamente neutro» le integrazioni agricole comunitarie percepite dal contribuente e dal coniuge «essendo tali integrazioni destinate all'incremento dei beni agricoli cui si riferiscono».

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. 1.1. Sostiene il ricorrente che la CTR avrebbe violato la disposizione censurata avendo incluso tra gli indici di capacità contributiva gli immobili, che provenivano da lasciti ereditari, spese per un'autovettura e per una collaboratrice domestica invece ampiamente giustificati dalla capacità economica del nucleo familiare, ed escluso, invece, i redditi provenienti dalla cessione di prodotti agricoli e le indennità percepite in agricoltura, per i quali non vi era obbligo di dichiarazione.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.1. Sostiene il ricorrente che gli aiuti in agricoltura che aveva percepito pur se non autonomamente rilevanti ai fini del reddito, se non nei limiti di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, andando ad integrare il reddito catastale, costituivano comunque elementi attivi della capacità di spesa di cui la CTR avrebbe dovuto tenere conto ai fini della valutazione della congruità del reddito del contribuente accertato e che, comunque, la CTR aveva del tutto omesso di considerare la capacità reddituale derivante dall'esercizio dell'attività agricola.

3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi, sono inammissibili e comunque anche infondati.

4. Quanto al primo profilo, va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (cfr., ex multis, Cass. n. 26110 del 22015).

5. Orbene, nel caso di specie, i vizi denunciati si traducono in una critica alla valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di appello, circa la provenienza areddituale degli immobili (in quanto derivanti da lasciti ereditari) e la capacità economica del nucleo familiare per sostenere le spese per un'autovettura e per una collaboratrice domestica, considerando anche i contributi agrari percepiti nell'anno, invece esclusi dai giudici di merito.

6. I motivi, pertanto, si risolvono in una non consentita richiesta al giudice di legittimità di revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, in quanto è noto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; conf.

Cass. n. 29404 del 2017).i 7. A ciò aggiungasi che le censure sollevate con riferimento al reddito agrario, che il contribuente sostiene non essere stato adeguatamente valutato dai giudici di merito, sono anche infondate alla stregua del principio in base al quale «Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del d.m. 21 luglio 1983, l'Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari e, nella specie, dall'acquisto di beni immobili), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma del comma sesto dell'art. 38 cit., l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate» (Cass. n. 19557 del 2014; conf. n. 34704 del 2019).

Prova che i giudici di merito hanno escluso essere stata adeguatamente fornita dal contribuente.

8. Nemmeno incorre in violazione di legge la CTR là dove ha ritenuto che gli importi percepiti dal contribuente a titolo di integrazioni agrarie andavano esclusi dal reddito del medesimo per avere uno specifico vincolo di destinazione, ovvero per essere destinati esclusivamente «all'incremento dei beni agricoli cui si riferiscono», tanto desumendosi dal Regolamento CE n. 1782/2003, del 29 settembre 2003, «che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori», modificando precedenti regolamenti comunitari. • Tale Regolamento (all'art.

3) pone, infatti, a carico dell'agricoltore beneficiario di tali sostegni, l'obbligo di «rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III» del reg, «e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5», prevedendo, altresì, (all'art. 6), in caso di inadempimento, la riduzione o l'annullamento del pagamento.

9. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso arti