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Ordinanza — n. 39057/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, ruling omitted defense evaluation does not equal omitted fact examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39057/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Pasquale Rizzo's appeal against a regional tax commission decision regarding IRPEF, IRAP, and VAT assessments. Rizzo argued the lower court erred by failing to explicitly evaluate his specific defenses and by relying on bank investigations as conclusive presumptions. The court held that merely omitting a detailed discussion of a party's arguments does not constitute an omission of a decisive fact under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; The omission of a party's specific defenses in the reasoning of a judgment does not constitute the specific defect of omitted examination of a decisive fact required for cassation.

Parole chiave

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omitted examination of fact tax assessment appeal bank investigation presumption decisive fact requirement defense evaluation omission ripresa dell'imposta sul valore aggiunto rimborso fiscale indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 115 cod. proc. civ.
Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 2729 cod. civ.
e dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art.
Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
Art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
D.L. 22 giugno 2012 n. 83
54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n.
Legge 7 agosto 2012 n. 134
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6A-3, 27 novembre 2014, n. 25216
8053 e 8054; Cass., Sez. 6A-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2018, n. 27415
Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764
27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827
Cass., Sez. 5, 22 luglio 2021, n. 20963
Cass., Sez. 5, 27 luglio 2021, n. 21431
Cass., Sez. 1, 14 settembre 2018, n. 26305
Cass., Sez. 6-1, 6 settembre 2019, n. 22397
Cass., Sez. 5, 11 maggio 2021, n. 12400
Cass., Sez. 5, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458
Cass., Sez. 5, 20 aprile 2021, n. 10285
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Testo completo

uente Rep. ORDINANZA fO sul ricorso iscritto al n. 19403/2020 R.G., proposto DA „ C. L Rizzo Pasquale, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Sacchi, con studio in Catanzaro, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: francesco.sacchi@avvocaticatanzaro.legalmail.it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 10 gennaio 2020 n. 52/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;RILEVATO CHE: Rizzo Pasquale ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 10 gennaio 2020 n. 52/02/2020, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative agli anni d'imposta 2004 e 2005, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Catanzaro il 2 febbraio 2016 n. 345/03/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la valenza presuntiva delle indagini bancarie consentisse l'accertamento induttivo del reddito imponibile. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto le indagini bancari costituissero presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza ai fini dell'accertamento induttivo del reddito imponibile, senza tener conto degli errori commessi dall'amministrazione finanziaria e delle giustificazioni addotte dal contribuente.

2. Con il secondo motivo, si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto delle ragioni illustrate dal contribuente nella comparsa di costituzione e nella memoria illustrativa nel giudizio di appello e per non aver indicato gli elementi fondanti il proprio convincimento. RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è infondato. 1.2 In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (tra le tante: Cass. Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21497;

Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2021, n. 21865; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2021, n. 22329). Peraltro, in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), competendo alla Corte di Cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (tra le tante:

Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2018, n. 29635; Cass., Sez. Lav., 30 giugno 2021, n. 18611).1.2 Nella specie, si trattava di accertamenti bancari ex art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13112;

Cass., sez. 5^, 10 giugno 2021, nn. 16465 e 16466; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18109; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, nn. 21424 e 21546). 1.3 A ben vedere, il giudice di appello si è attenuto a tale principio, ritenendo che il contribuente era onerato di giustificare l'esclusione dell'imponibilità per ciascuna operazione bancaria, sul presupposto che la presunzione legale poteva essere superata dal contribuente soltanto attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attenevano ad operazioni imponibili.

2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1 L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante:

Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6A-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2", 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5", 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5", 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5", 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1", 14 settembre 2018, n. 26305;

Cass., Sez. 6"-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5", 11 maggio 2021, n. 12400;Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 2.2 Nella specie, la censura attinge non l'omesso esame di fatti emergenti dagli atti processuali, ma l'omessa valutazione di difese del ricorrente nella motivazione della sentenza impugnata, esulando dall'ambito tipizzato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo ora vigente).

3. Valutandosi, rispettivamente, la infondatezza e l'inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma