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Ordinanza — n. 39051/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses worker's appeal for insufficient enforcement efforts against employer's assets before claiming from Guarantee Fund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39051/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Enzo Barbi's appeal against the Florence Court of Appeal's decision denying his claim for payment from the Guarantee Fund. Barbi argued that the lower court erred by requiring him to exhaust enforcement actions against the employer's assets, citing the Guarantee Fund Directive. The court held that the worker failed to demonstrate serious diligence by only seizing movable assets at the employer's headquarters without investigating other potential locations or real estate.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.Ig. 80/1992; Direttiva 80/987/CEE: A worker must exhaust enforcement proceedings with serious diligence against the employer's assets before claiming from the Guarantee Fund, even if the employer is not subject to bankruptcy.

Parole chiave

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Guarantee Fund Directive enforcement diligence worker protection insolvency proceedings asset seizure Cassation appeal social security law pagamento in contanti della prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.Ig. 80/1992
il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.Ig.
Direttiva 80/987/CEE
Art. 380bis c.p.c.
con atto notificato il 10 luglio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l'Inps resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. CONSIDERATO CHE 1.
art. 380bis c.p
con atto notificato il 10 luglio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l'Inps resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 luglio 2003, n. 10953
Cass. 1 luglio 2010, n. 15662
10953; Cass. 1 luglio 2010, n. 15662;
Cass. 20 novembre 2017, n. 27467
Cass. 20 novembre 2017, n. 27467); RG 17879/2020 3.1.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17879-2020 proposto da: BARBI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA TOMBOLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO MANCUSO; - ricorrente - q contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MAURO SFERRAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 816/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 11 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2020 n. 17879 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 17879/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 26 novembre 2019, la Corte d'appello di Firenze rigettava la domanda di Enzo Barbi di condanna dell'Inps al pagamento di C 2.165,95, per ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia: in riforma della sentenza di primo grado, che l'aveva invece accolta;

2. in base alla ragione più liquida, rispetto a quella di prescrizione del credito, essa riteneva l'insufficienza della sola esecuzione mobiliare tentata, senza altre ricerche, a carico del datore di lavoro, non soggetto a fallimento;

3. con atto notificato il 10 luglio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l'Inps resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.Ig. 80/1992, anche con riferimento alla Direttiva 80/987/CEE, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insufficiente la sola esecuzione mobiliare tentata presso la sede dell'impresa, pure avendo dato atto l'ufficiale giudiziario di precedenti pignoramenti negativi di altri creditori: non potendosi onerare dell'esperimento di azioni esecutive verosimilmente infruttuose il lavoratore, che pure aveva dimostrato, con l'istanza presentata, rigettata dal Tribunale per carenza dei requisiti, non essere il proprio datore di lavoro soggetto a fallimento (unico motivo);

2. esso è infondato; 3. è noto che, ai fini della tutela prevista in favore dei lavoratori per i crediti a carico del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo non sia assoggettabile al fallimento, sia ammissibile un'azione nei confronti del Fondo, purché il lavoratore abbia esperito in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. 11 luglio 2003, n. 10953; Cass. 1 luglio 2010, n. 15662;

Cass. 20 novembre 2017, n. 27467); RG 17879/2020 3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto, con argomentazione congrua non sindacabile nell'odierna sede di legittimità, la mancata diligenza ordinariamente esigibile dal lavoratore creditore, essendosi egli limitato "ad effettuare un solo pignoramento mobiliare presso la sede del datore di lavoro", senza procedere, come pur avrebbe dovuto, ad "effettuare altre ricerche presso altri luoghi nella disponibilità del datore di lavoro ... così come accertare la titolarità di beni immobili, producendo una visura immobiliare negativa"(primo e secondo capoverso di pg. 4 della sentenza);

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza ed esenzione dal contributo unificato, come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non s applica l'art. 13, comma lquater del d.p.r. 115 del 2002. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 novembre 2021 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) DEPOSITATO IN CANCELLER