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Ordinanza — n. 39049/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on teacher contract damages, ruling lower court applied law correctly regarding stabilization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39049/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to deny damages for illegal contract renewations. The appellants argued for compensation based on specific contract violations and EU directive compliance, but the lower court found that administrative stabilization procedures had already remedied the legal defects. The supreme court affirmed this reasoning, stating the lower court correctly applied established jurisprudence without needing constitutional review.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The appeal is inadmissible when the lower court has decided the issue in accordance with the Court's established case law, rendering further examination unnecessary.

Parole chiave

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inadmissible appeal contract renewal damages administrative stabilization lower court correctness no constitutional review risarcimento per errore giudiziario restituzione delle indennità di disoccupazione risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 3 Cost
con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la "Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost.
artt. 132 cod.proc.civ
3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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n. 27563/2016
n. 3417/2021
Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt.
Sez. Un. n.5072/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10925-2019 proposto da: MAGRO GIACOMO, ZUANON STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIANO DALLA TORRE; - ricorrenti - contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, e UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PADOVA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope - controricorrenti - avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO. Rilevato che: con sentenza pubblicata in data 26/9/2018, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da Giacomo Magro e Stefano Zuanon, oltre altri litisconsorti, contro la sentenza resa dal Tribunale di Padova, impugnata nella parte in cui aveva negato il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati con il Ministero, riconosciuto solo a Zuanon nella misura di quattordici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che - indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno degli appellanti aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto — era assorbente il rilievo che tutti i dipendenti, assunti in qualità di insegnanti o di collaboratori scolastici, erano stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 121 e 122 ), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli Ric. 2019 n. 10925 sez.

ML - ud. 12-10-2021 -2- esclusi dall'immissione in ruolo. In merito alla posizione riguardante gli appellanti Magro e Zuanon e alla "domanda subordinata" con cui il Magro aveva chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui, in dispositivo, aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno solo a Zuanon, laddove nella motivazione il diritto era stato accertato solo in favore del Magro, in quanto assunto con più di tre contratti ai sensi dell'art. 4 1. n. 124/1999 (e non anche per lo Zuanon, il quale era stato assunto solo due volte), la corte territoriale ha escluso la sussistenza del danno per entrambi i due lavoratori, per effetto della sopravvenuta stabilizzazione.

Contro la sentenza Magro e Zuanon hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi; hanno resistito con controricorso il Ministero, nonché gli uffici scolastici regionale e provinciale. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che:

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce "Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del principio di effettività della tutela";

2. il secondo motivo è incentrato "Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE Ric. 2019 n. 10925 sez. ML - ud. 12-10-2021 -3- dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie";

3. con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la "Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo";

4. i motivi, che si esaminano congiuntamente, appaiono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ.;

5. il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile; in ragione delle peculiarità delle questioni prospettate, composte dall'intervento di questa Corte e della Corte di giustizia solo successivamente all'introduzione del ricorso, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio; sussistono invece presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. Ric. 2019 n. 10925 sez. ML - ud. 12-10-2021 -4- PQM Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 Il Presidente estensore Dott. Adriana Doronzo 1(15t'l w DEPOSITATO IN CANCELLERI