Cassation court allows claim against bank for usurious interest, ruling accounting documents beyond monthly statements are admissible proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the bank's appeal regarding the admissibility of accounting documents beyond monthly statements, ruling they are valid proof for reconstructing account movements. While the second ground challenging the statute of limitations was declared inadmissible due to conflicting factual findings, the first ground was accepted. Consequently, the appellate judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal of Lecce for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2709 c.c.; Art. 2710 c.c.; Art. 2946 c.c.: The court held that a current account holder may prove their claim using documents other than monthly statements if they provide certain and complete indications of account movements, and that the burden of proof for the statute of limitations is satisfied by the bank's assertion of inactivity without specific details of offsetting payments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35837-2019 proposto da: OLEARIA DE BLASI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE SANTORO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GABELLONE; - ricorrente - contro BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARIA Sez. VI - RG 35837/2019 camera di consiglio 21.9.2021 MADDALEN rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE DE CARLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 829/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MASSIMO FALABELL FATTI DI CAUSA 1. — Olearia De Biasi s.r.l. ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, Banca Popolare di Bari s.p.a.: ha esposto di aver intrattenuto col detto istituto due rapporti di conto corrente muniti di apertura di credito ai quali erano stati applicati interessi debitori ultralegali e interessi anatocistici, in cui si era fatto luogo a una applicazione non corretta dei giorni-valuta e in cui, infine, erano state contabilizzate commissioni e spese non dovute. L'attrice ha domandato, quindi, l'accertamento della nullità delle clausole che assumeva viziate e l'accertamento del saldo di due conti, con condanna della banca alla ripetizione dell'indebito riscosso.
La convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto, contestando, poi, nel merito, la fondatezza delle domande attrici. Espletata consulenza tecnica contabile, il Tribunale ha condannato la Banca Popolare di Bari alla ripetizione dell'indebito, quantificato in euro 231.257,00. 2. — La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla stessa banca e, nel contraddittorio con Olearia De Biasi, la Corte di appello di Sez. VI-RG 35837/ 2019 camera di consiglio 21.9.2021 2 Lecce, con sentenza del 24 luglio 2019, ha accolto parzialmente il gravame, rideterminando in curo 22.923,36 l'importo oggetto di ripetizione. 3.
— Avverso la pronuncia della nominata Corte ricorre per cassazione, con due motivi, Olearia De Biasi; resiste con controricorso Banca Popolare di Bari soc. coop. a r.1.. Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c.. Lamenta la ricorrente che il giudice di secondo grado, in violazione delle norme appena richiamate, abbia ritenuto non utilizzabile ai fini probatori il partitario contabile da essa prodotto in giudizio. Il motivo appare fondato.
La Corte di merito, dopo aver dato atto della produzione solo parziale degli estratti conto (segnatamente di quelli anteriori al 1 gennaio 1993 per il conto corrente n. 1022013-8 e di quelli precedenti al 1 aprile 1993 per il conto corrente n. 270000652-9), ha escluso che per la ricostruzione dell'andamento dei due rapporti potessero essere utilizzate altre scritture contabili le quali, a differenza degli estratti conto inviati della banca al correntista, non erano «soggette a un controllo in contraddittorio tra le parti » e, «in quanto provenienti esclusivamente da una parte, [risultavano] sfornite di alcuna garanzia di affidabilità e di veridicità delle scritturazioni, a differenza degli estratti conto».
L'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente, certamente, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza Sez. VI-RG 35837/201 9 camera di consiglio 21.9.2021 delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni: così, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, non massimata in CED, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso anche Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187).
Deve in conclusione ritenersi che l'accertamento del dare e avere possa attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (così Cass. 2 maggio 2019, n. 11543): il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, secondo cui la prova dei movimenti del conto può dunque desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta).
In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili. Ha errato, Sez. VI- RG 35837/ 201 9 camera di consiglio 21.9.2021 4 dunque, la Corte di merito nel negare, in punto di diritto, che documenti diversi dagli estratti conto potessero essere utilizzati per la ricostruzione delle intercorse movimentazioni. La sentenza va dunque cassata in relazione al primo motivo: il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione i documenti prodotti facendo applicazione del principio per cui il correntista, attore in ripetizione, può comprovare la domanda attraverso documenti diversi dagli estratti conto mensili, ove essi forniscano indicazioni certe e complete riguardo all'andamento del conto. 2.
— Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.. Sostiene la ricorrente che, sebbene l'eccezione di prescrizione della banca non debba essere formulata attraverso la specifica indicazione delle rimesse solutorie, la banca stessa sarebbe comunque onerata della prova «che tali rimesse vi sono state», e incidono, quindi, sulla prescrizione. Viene lamentato, in sintesi, che la controparte avrebbe mancato di provare l'esistenza di rimesse solutorie, il cui diritto di ripetizione si prescrive in dieci anni dall'effettuazione dei singoli pagamenti.
Il motivo è inammissibile. La Corte di appello, dopo aver ribadito il principio, affermato da Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895 — secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, vogli & opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie Sez. VI- RG 35837/2019 camera di consiglio 21.9.2021 5 —, ha osservato che risultava essere pacifico che i due rapporti di conto corrente erano affidati, per poi rilevare che nel conto n. 1022013-8 non risultava essere registrata alcuna operazione di versamento oltre il limite del fido, mentre sul conto corrente n. 270000652-9 il consulente tecnico aveva individuato una serie di rimesse che valevano a ripianare l'esposizione debitoria relativa all'extra-fido.
E', questo, un accertamento che sconfessa l'affermazione della ricorrente, secondo cui non sarebbe stata acquisita prova di vere e proprie rimesse solutorie. Ebbene, è inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045; Cass. 25 novembre 1976, n. 4449). 3. — In conclusione, il primo motivo va accolto, mentre il secondo deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce che, in deversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, in data 21 settembre 2