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Ordinanza — n. 38969/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide a concise summary of facts as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38969/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide a concise summary of the material facts. The applicant submitted the full text of lower court documents instead of a brief narrative of the case history. The court ruled that such exhaustive reproductions are unnecessary and do not satisfy the legal requirement for a succinct factual exposition.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: A cassation appeal must include a concise summary of the facts; the exhaustive reproduction of lower court acts is unnecessary and fails to meet this requirement.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility concise summary of facts Art. 366 c.p.c. requirement unified contribution payment procedural defect summary motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove complessità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3 c.p.c.
b) questa Corte da anni, con giurispnidenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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5.U. n. 17168/2012
30-09-2021 -2- effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in jurqione della comprensione dei motivi stessi (5.U. n. 17168/2012, Rv.
Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013
Cass. nn. 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 10423/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4074-2021 proposto da: ZEOLLA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ERMINIO ANGIOLINO PACIFICO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente avverso il decreto n. cronol. 3419/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti, non avendo il ricorrente introdotto con la memoria ragioni per mutare opinione: «ritenuto che Angelo Zeolla ricorre avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli di cui in epigrafe, con il quale venne rigettata l'opposizione avanzata da Angelo Zeolla avverso il decreto monitorio della medesima Corte, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo d'equa riparazione per la non ragionevole durata d'un processo civile, al pagamento della somma di 6.660,00, oltre interessi e spese; che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; considerato che il ricorso non supera il vaglio d'ammissibilità per le ragioni che seguono:

a) senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l'atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito, si apre con la riproduzione, nell'ordine, del ricorso alla Corte d'appello in sede monitoria; del decreto monitorio; del ricorso in opposione davanti alla medesima Corte in composizione collegiale; della motivazione del decreto collegiale; indi segue l'esposizione dei motivo del ricorso per cassazione;

b) questa Corte da anni, con giurispnidenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., lapedissequa nproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto supedlua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto Ric. 2021 n. 04074 sez.

M2 - ud. 30-09-2021 -2- effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in jurqione della comprensione dei motivi stessi (5.U. n. 17168/2012, Rv. 621813; coni:, ex multis, Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277 / 2013 e, in epoca più recente, 1264/ 2019, 12730/2019, 28356/2019, 3122412019, 31225/2019, 10423 / 2020)»; considerato che, pertanto, il ricorrete va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021 Il ente DEPOSI-P-O IN C