Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to absolute genericity and lack of specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were absolutely generic and lacked specific factual content. The appellant relied on an archived decision without detailing its contents, while the lower court had already established that the citrus contribution transfer was fictitious based on financial guard reports and shareholder statements. Consequently, the court found the appeal failed to meet the threshold for substantive review under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not specify the facts or legal provisions violated, as the merits are reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 13703-2020 proposto da: FRICANO GIOACCHINO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "COCCODRILLO SCARL", elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PEPPINO SPINNATO; - ricorrente - contro ASSESSORATO AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA; - intimato - avverso la sentenza n. 1826/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LUCA VARRONE. RILEVATO CHE: Fricano Gioacchino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di accoglimento dell'appello proposto dall'Assessorato agricoltura della Regione siciliana e di rigetto dell'opposizione a ordinanza ingiunzione per la sanzione amministrativa pecuniaria ex artt. 2 e 3 della I. n.898/86 per indebita percezione di aiuti comunitari erogati dall'AIMA per la trasfromazione industriale degli agrumi conferiti nelle campagne 1997-1998 e 1998- 1999; Il ricorso si fonda su un motivo così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'onere della prova, nonché della legge n.689 del 1981, artt. 3, 22 e 23, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c..
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Le censure mosse dal ricorrente, che peraltro non superano la soglia dell'assoluta genericità, pongono in discussione l'accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (il ricorrente richiama un provvedimento di archiviazione che non assume rilevanza nella specie) accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore con l'ulteriore specificazione circa l'inammissibilità del ricorso per cassazione stante la sua assoluta genericità. Il ricorrente, infatti, fa riferimento ad un provvedimento di archiviazione del quale non riporta alcun contenuto, in particolare in relazione alle condotte contestate di indebita percezione di aiuti comunitari. Peraltro, dalla sentenza impugnata Ric. 2020 n. 13703 sez. 52 - ud. 13/05(2021 emerge che era stato accertato che il conferimento di limoni era del tutto fittizio e non idoneo ad ottenere i contributi.
L'accertamento si fondava oltre che sul rapporto della guardia di finanza anche sulle dichiarazioni dei soci; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 13 maggio 2021. RES L DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg