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Ordinanza — n. 38967/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per renunciation by appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38967/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on March 29, 2021. The underlying dispute involved a claim for the return of funds improperly withheld from a seller after a preliminary sales contract was declared null for indeterminacy of the subject matter. The court ruled that the withdrawal satisfied all procedural requirements under the Code of Civil Procedure, thereby terminating the litigation without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 391, ult. co., c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal, when signed personally by the parties and their lawyers, satisfies the statutory requirements to declare the litigation extinguished.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation cassation procedure Code of Civil Procedure procedural termination condono delle spese procedurali desistenza dall'azione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 391, ult. co., c.p.c.
390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, per essere sottoscritti dalle parti personalmente e dai difensori, per cui a norma dell'art. 391, ult.
art. 2932 c.c
art. 380 bis c.p
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 7232-2020 proposto da: CHIONCHIO MICHELINA, in proprio e quale erede di Scano Sante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALE CLEMENTE; - ricorrente - contro LO MONACO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DI CICCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata 1'08/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MILENA FALASCHI. FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 340 del 2019, accertata con precedente pronuncia n. 1998 del 2014 la nullità del contratto preliminare di compravendita per indeterminabilità dell'oggetto (con conseguente rigetto della domanda attorea ex art. 2932 c.c.), in parziale accoglimento del gravame, determinava in curo 39.657,79 la somma corrisposta dal promissario acquirente, Giuseppe Lo Monaco, indebitamente trattenuta dal promittente venditore, Sante Scano. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione Michelina Chionchio, in qualità di erede di Sante Scano, fondato su unico motivo, cui resiste il Lo Monaco con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Successivamente all'espletamento di detta attività è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso dalla Chionchio in data 29 marzo 2021. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, per essere sottoscritti dalle parti personalmente e dai difensori, per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Ric. 2020 n. 07232 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- Le spese di lite del presente giudizio, non avendo il difensore del resistente, né lo stesso personalmente, prestato la propria adesione, devono essere liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che vengono liquidate in complessivi curo 3.200,00, di cui curo 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^- VI Sezione Civile, il 14 aprile 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA o