Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38937/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of proof for timely notification of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38937/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a first-instance tax ruling, declaring it inadmissible due to untimeliness. The agency argued the appeal was validly notified via private postal operator, but the court found no evidence proving the recipient actually received the document. Consequently, the burden of proof regarding the timely delivery of the appeal was not met, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 c.p.c.; Art. 51 d.lgs. 546/1992: In proceedings where an appeal is not timely served, the lack of proof regarding the actual receipt of the appeal by the opposing party renders the appeal inadmissible, and the absence of a valid notification cannot be cured by the opposing party's participation.

Parole chiave

Generato dall'IA
timely notification of appeal burden of proof delivery inadmissibility due to tardiness private postal operator tax administrative appeal impugnazione di decisioni amministrative procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Art. 51 d.lgs. 546/1992
Directive 2008/6/CE
Law n. 124/2017
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. 299/2020
Cass. sez. un. 6983/2005
Cass. n. 11666/2015
Cass. n. 23907/2009
Cass. n. 4206/2020
Cass. n. 30850/2019
Cass. n. 33168/2018
Cass. SU n. 18569/2016
Cass. SU n. 19769/2019
Cass. n. 1654/2020
Cass. SU n. 22438/2018
Cass. n. 27722/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ;J ORDINANZA sul ricorso 18408-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PAONE ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 8591/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Roma ,con sentenza n 192311/16 ,sez 10 ,accoglieva il ricorso proposto da Paone Anna avverso l' avviso di accertamento n. 2013RM0958256 per estimi catastali Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio. Il giudice di seconde cure , con sentenza 8591/2018, dichiarava inammissibile l'appello per inesistenza della notifica Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione sulla base di due motivi.

La contribuente non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc. Motivi della decisione Con l'unico motivo di censura, l'Agenzia deduce la validità della notifica effettuata e mezzo di operatore postale privato e che l'atto era stato spedito tempestivamente e che comunque essa non si sarebbe potuta qualificare inammissibile ma semmai nulla. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico nove/lato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017". (Cass sez un 299/20).

La medesima sentenza ha altresì precisato che "la sanatoria della nullità della notificazione di attcl giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass. SU n. 299 del 2020). Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato:

Cass. SU n. 6983 del :2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando — come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già — in ossequio al dettato delle predette Sezioni unite n. 299 del 2020 — il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato.

Tale verifica, consentita anche d'ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l'azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (Cass.

SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019). Infatti, premesso che risulta in atti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 2.8.16, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di ufficio, si è potuta constatare la presenza solo del seguente atto potenzialmente utile a ricostruire la tempestività o meno dell'appello: una distinta analitica della Nexive ove risulta la data del 2.3.17 del ritiro da parte di quest'ultima dell'atto da consegnare ma in aggiunta non c'è alcun documento che indichi la data della consegna alla contribuente..

Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla effettiva notifica dell'appello alla contribuente da considerarsi quindi inesistente . Va aggiunto che „ non essendosi l'appellata costituita in giudizio deve escludersi qualunque possibilità di sanatoria della inesistenza della notifica. Il ricorso va pertanto rigettato. Non avendo la resistente svolto attività difensiva 72, si procede li uidazione delle spese AL/Yu-A-1‘L" iefs „ 1,49 oé(4 e2 0