Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite specific omitted facts under Article 366 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the bankruptcy administrator's appeal against the INPS inadmissible. The court found the appellant failed to identify specific omitted facts required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the lower court's assessment of labor subordination stood unchallenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 369, n. 4 c.p.c.: An appeal alleging an omitted examination of a fact must precisely identify the fact, the textual or extratextual data proving its existence, the manner and timing of its discussion, and its decisive nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5189-2020 proposto da: CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOCIETA' BARTOLOMEO MAURELLI SRI„ in persona della curatrice pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PANPHILI 33, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RAMPINO, rappresentata e difesa dall'avvocato IRMA VACCARO GAMMON E; - ricorrente - contro INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, NTL\ CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli ayvocati LELIO _MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1635/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 26 luglio 2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato . l'opposizione avverso l'avviso di addebito proposta dalla Bartolomeo Maurelli Srl nei confronti dell'Inps per il pagamento di euro 50.923,27 a titolo di contributi e sanzioni dovuti per 14 lavoratori utilizzati con contratti a progetto e che gli ispettori verbalizzanti avevano individuato come lavoratori subordinati;
2. la Corte, esaminate le risultanze probatorie, ha ritenuto che "le modalità con le quali le prestazioni lavorative erano in concreto svolte portano a ritenere che i rapporti di lavoro di cui è causa fossero ascrivibili all'alveo della subordinazione";
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la curatela fallimentare -in epigrafe con 3 motivi; ha resistito con controricorso l'INPS; la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell'art. 61, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003 e della circolare Ministero del Lavoro del 14.6.2006, dell'art. 2094 ed erroneità e Ric. 2020 n. 05189 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- contraddittorietà, sotto il profilo logico e giuridico, della motivazione"; si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistenti rapporti di lavoro subordinato; la censura è inammissibile perché solo formalmente denuncia il vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. che ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014;
Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nella specie le doglianzc nella sostanza tendono ad una rivalutazione di merito in ordine all'apprezzamento dell'esistenza o meno di rapporti di lavoro subordinato; invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto (Cass. n. 4037 del 2021;
Cass. n. 13202 del 2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 Ric. 2020 n. 05189 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- del 2009; Cass. n. 26896 del 2009, alle quali tutte si rinvia per ogni aspetto relativo);
2. con il secondo e terzo motivo del ricorso si denuncia "erronea ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" della sentenza impugnata, 'anche con riferimento al "valore probatorio delle testimonianze"; i motivi sono inammissibili perché invocano il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., al di fuori dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014; tali pronunce hanno espresso su tale disposizione i seguenti principi di diritto:
a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella ",mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";
b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fàtto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque Ric. 2020 n. 05189 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;
d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; poiché le censure in esame risultano irrispettose di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio, vanno disattese;
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con (kT- condanna alle spese secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UL:. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre ciao 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15 o,/ accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se