Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38889/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming factual error regarding contract termination due to incomplete construction work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38889/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared Alfio Longo's cassation appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in fact regarding the contractor's failure to complete the works. Longo argued a cadastral certificate proved completion, but the Court found the lower court correctly treated the foreman's statement as merely presumptive evidence. The decision stands because the alleged factual error lacked the necessary logical connection to the final judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation ground based on a factual error is inadmissible unless the erroneous fact was the decisive and exclusive logical premise of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal factual error contract termination construction works evidence admissibility revoca della decisione amministrativa effetto sospensivo della licenza edilizia legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
L'unico motivo denuncia la violazione dell'art. 395, n. 4 c.p.c. ai sensi dell'art.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 345 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. 1666/2009
Tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata deve - perciò - intercorrere un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (Cass. s.u. 1666/2009; Cass.
Cass. 6881/2014
1666/2009; Cass. 6881/2014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20267/2020 R.G., proposto da LONGO ALFIO, rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Franco Amato, con domicilio eletto in Roma, via G. Carnozzi n. 1, presso l'avv. Delfo Maria Sambataro. -RICORRENTE- contro AIELLO SEBASTIANO E BONGIOVANNI MARILENA. -INTIMATI- avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12323/2020, depositata in data 23.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 20.1.2003, Marilena Bongiovanni e Sebastiano Aiello hanno evocato in giudizio Alfio Longo dinanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, chiedendo di dichiarare la risoluzione di un contratto d'appalto - concluso dalle parti - per inadempimento dell'appaltatore convenuto, lamentando la mancata ultimazione delle opere.

La domanda è stata accolta dal tribunale, con pronuncia confermata in appello. La decisione della Corte distrettuale di Catania è stata cassata da questa Corte, sul rilievo che il giudice di secondo grado, anziché ritenere inammissibile - per tardività - la documentazione prodotta da Alfio Longo direttamente in secondo grado, avrebbe dovuto verificarne l'indispensabilità ai fini di giudizio, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Riassunto il giudizio da Marilena Bongiovanni e Sebastiano Aiello, all'esito il giudice del rinvio, con sentenza del 6.7.2018, ha confermato la pronuncia di risoluzione del contratto.

Il ricorso per cassazione proposto dal Longo, affidato ad un unico motivo, è stato respinto da questa Corte che, con ordinanza n. 12323/2020, ha ritenuto insussistente la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., evidenziando come il giudice distrettuale avesse correttamente attribuito natura meramente indiziaria alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal direttore dei lavori, riguardante l'avvenuto completamento delle opere. La revocazione della sentenza è chiesta da Alfio Longo con ricorso affidato ad un unico motivo. Marilena Bongiovanni e Sebastiano Aiello sono rimasti intimati.

2. L'unico motivo denuncia la violazione dell'art. 395, n. 4 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza impugnata si fonderebbe su un dato di fatto - la mancata ultimazione dei lavori da parte del ricorrente - smentito dal certificato catastale rilasciato su richiesta dei resistenti in data 20.10.1999, documento già prodotto nel giudizio di primo grado. Il ricorso è inammissibile. L'errore sul fatto può essere motivo di revocazione della sentenza solo se l'erronea percezione o la svista materiale abbia il carattere della "rilevanza e decisività".

La sentenza deve essere "effetto" dei preteso errore di fatto, e, quindi, occorre che il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione. Tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata deve - perciò - intercorrere un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (Cass. s.u. 1666/2009; Cass. 6881/2014). Nel caso in esame, il ricorso in cassazione, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., era volto a sostenere che il giudice del rinvio non avesse conferito il dovuto rilievo probatorio alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal direttore dei lavori, elemento invece idoneo a dimostrare l'avvenuta ultimazione delle opere appaltate.

Attesi i limiti delle contestazioni sollevate in cassazione, questa Corte si è limitata a giudicare esente da vizi logici e giuridici la motivazione della sentenza quanto alla ritenuta non indispensabilità del documento, data la sua natura meramente indiziaria, superata, nello specifico, dai rilievi fotografici acquisti al processo. Quindi, la mancata ultimazione dei lavori non ha rappresentato un dato oggettivo - in ipotesi erroneamente percepito - che abbia effettivamente orientato l'esito del giudizio di cassazione. Su tale profilo si era invece espresso, in senso negativo, il giudice del rinvio - con motivazione ritenuta congrua da questa Corte - dopo aver vagliato criticamente l'intero materiale probatorio.

Secondo la Corte territoriale, quanto dichiarato dal direttore dei lavori "non risultava corroborato altre risultanze istruttorie, che, anziché convergere nel confermare tale indizio, erano di segno contrario. Infatti, non solo il dichiarante non era stato sentito come teste per confermare l'accertamento, ma la circostanza dell'ultimazione dei lavori era contraddetta dalla documentazione fotografica allegate alla dichiarazione, che raffiguravano un'opera incompleta quanto alla finitura dei prospetti ed erano corredate da un timbro illeggibile, dal quale non poteva evincersi né la data, né la provenienza (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3).Il supposto errore revocatorio dell'ordinanza impugnata non è - quindi - oggettivamente sussistente, dovendo inoltre rilevarsi come il ricorrente dia - infondatamente - per accertato un dato di fatto (l'ultimazione dei lavori) che la pronuncia del giudice del rinvio (non certo quella di legittimità) ha ritenuto del tutto indimostrato.

Il ricorso è - per tali ragioni - inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo i resistenti svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 13.10.2021. IL