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Ordinanza — n. 38885/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding lack of cause in a payment promise embedded in a bank draft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38885/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the bank draft lacked a valid cause. The appellants argued the draft was merely a guarantee for bankruptcy proceedings, but the court found the literal text explicitly stated it was a guarantee for the bankruptcy agreement. Consequently, the court ruled the appeal lacked decisive grounds to overturn the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 1363 c.c.; Art. 1324 c.c.; Art. 360 c.p.c. n. 3: A cassation appeal is inadmissible if the lower court's decision is supported by a ratio decidendi that sufficiently justifies the outcome, even if the appellant contests the interpretation of the underlying cause.

Parole chiave

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lack of cause payment promise bank draft inadmissible appeal bankruptcy guarantee cassation inadmissibility ratio decidendi diseredazione di un insolvente

Disposizioni normative citate

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Art. 1363 c.c.
Considerato che: Con un primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1363 c.c. in combinato disposto con l'art.
Art. 1324 c.c.
in combinato disposto con l'art. 1324 c.c., in relazione all'art.
Art. 360 c.p.c. n. 3
1324 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso artic
art. 1363 c.c
Considerato che: Con un primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1363 c.c.
art. 1324 c.c
in combinato disposto con l'art. 1324 c.c., in relazione all'art.
art. 2729 c.c
Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art.
art. 1362 c.c
I motivi sono, altresì, infondati nel merito: infatti, nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo, ex art. 1362 c.c.,, concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16181/2017
Cass. 24560/2016
Cass. 261/2006
Cass. 15150/2003
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19329-2020 proposto da: BUSIN LEONE, BUSIN ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MANZONI N. 26, presso lo studio dell'avvocato ENNIO CALBI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA PAOLA SANDONA'; - ricorrenti - contro VEZZARO LUIGIA., BUSIN ADRIANO, BUSIN NATHALIE, eredi di BUSIN VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI, 7, presso lo studio dell'avvocato DOMITILLA AMBROSIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI TISATO; - controricorrenti - S244 avverso la sentenza n. 919/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 19329/20 Rilevato che: La Corte d'appello di Venezia ha accolto - in riforma della sentenza del tribunale di Vicenza che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo - il gravame proposto da Vezzaro Luigia, Busin Adriano e Busin Nathalie quali eredi di Busin Vittorio, attore in primo grado, per la revoca del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo emesso a favore di Busin Leone e Busin Alessandro in forza di assegno dell'importo di C 33.053,24, emesso a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti da un concordato fallimentare, chiedendo la declaratoria di nullità per mancanza di causa, ovvero l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile o per dolo (ovvero ancora chiedendo la dichiarazione di prescrizione del credito ovvero ancora l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di ingiustificato arricchimento), della promessa di pagamento incorporata nel predetto assegno.

A sostegno della propria decisione di accoglimento, la Corte d'appello ha ritenuto che mancasse una qualunque causale di pagamento nel riconoscimento di debito insita nell'assegno consegnato da Vittorio Busin agli eredi di Ubaldo Busin e posto a base della procedura monitoria, che potesse essere riconducibile alla garanzia dell'adempimento degli obblighi scaturenti dal concordato fallimentare visto che tali obblighi erano stati successivamente assunti personalmente e in toto Ric. 2020 n. 19329 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -2- da Ubaldo e Antonio Giacomo Busin (con l'istanza integrativa del 23.6.1997) e come tali recepiti dal tribunale fallimentare.

Contro la sentenza della medesima Corte d'Appello Busin Leone e Busin Alessandro hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Hanno resistito Vezzaro Luigia, Busin Adriano e Busin Nathalie quali eredi di Busin Vittorio con controricorso. Considerato che: Con un primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1363 c.c. in combinato disposto con l'art. 1324 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva desunto la mancanza di causa della promessa di pagamento incorporata nell'assegno posto a base della procedura monitoria sulla base di un processo interpretativo della scrittura del 23.3.2000, condotto in violazione dei principi ermeneutici.

Con un secondo mezzo, i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 1362-1366-1369 c.c., in combinato disposto con l'art. 1324 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello non aveva tenuto conto del comportamento complessivo tenuto da Busin Vittorio sia contestualmente che successivamente alla sottoscrizione della dichiarazione del 23.3.2000 e consistente nell'emissione degli assegni de quh; in favore degli eredi di Eiusin Ubaldo e non già buS della società Filatura Lane Torre, elemento che sarebbe stato trascurato dalla Corte del merito.

Con un terzo mezzo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1427, 1428, 1439 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva prima affermato di aver accolto il motivo di gravame consistente nella asserita nullità del negozio giuridico unilaterale a firma di Busin Ric. 2020 n. 19329 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -3- Vittorio, per mancanza di causa, ma successivamente fa utilizzo di schemi giuridici riconducibili invece alla sussistenza di un vizio del consenso, senza il supporto di un condivisibile ragionamento logico-giuridico.

Con un quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva ricostruito ed interpretato la volontà negoziale di Busin Vittorio sulla base di dati extratestuali, rispetto alla dichiarazione sottoscritta il 23.3.2000, quali il verbale della Guardia di Finanza del 16 novembre 2005 e la denuncia querela sporta da Busin Leone nei confronti dello zio Busin Antonio Giacomo e della moglie Valeria Passarin del 12.10.2005. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva, alla p. 6 della sentenza impugnata, desunto la conoscenza del contenuto della sentenza di omologa del concordato fallimentare da parte degli eredi di Busin Ubaldo, per essere la stessa intervenuta due mesi dopo la morte del loro padre, deducendone quindi l'esistenza del comportamento omissivo di questi ultimi nei confronti di Busin Vittorio, per non averne portato a sua conoscenza il relativo contenuto nel momento della sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, della promessa di pagamento del 23.3.2000, ma alla p. 5 della stessa sentenza impugnata la Corte d'appello aveva avanzato dubbi sulla conoscenza della sentenza di omologa da parte dei medesimi eredi di Busin Ubaldo, con violazione della norma indicata in rubrica.

Il primo, secondo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono, in via Ric. 2020 n. 19329 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -4- preliminare, inammissibili, in quanto sollevano censure alla interpretazione delle dichiarazioni negoziali oggetto di causa che costituisce una valutazione discrezionale della Corte di merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivata, come nella specie. I motivi sono, altresì, infondati nel merito: infatti, nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo, ex art. 1362 c.c.,, concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti.

Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (ex multis, Cass. 16181/2017, 24560/2016, 261/2006, 15150/2003).

Nella specie, la Corte d'appello ha chiarito che le dichiarazioni prese in considerazione fanno esplicito e letterale riferimento allo scopo di garanzia insito nella consegna dell'assegno da parte di Vittorio Busin quale socio della Filatura e tale contenuto è coerente con le prime due domande di concordato. Pertanto, il dato letterale è stato considerato dalla Corte d'appello che ha inteso valorizzare il riferimento espresso allo scopo di garanzia ed alla posizione di Vittorio Busin quale socio della Filatura, avendo, altresì, evidenziato come allorquando Busin Ubaldo aveva assunto in proprio la garanzia Ric. 2020 n. 19329 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -5- dell'adempimento del concordato fallimentare poi omologato, aveva anche rinunciato ad acquisire le attività della società fallita con un5 potenziale svantaggio economico per l'altro socio, Busin Vittorio, originariamente non previsto e nel quale sarebbe stato coinvolto; infatti, quest'ultimo aveva dato in garanzia l'assegno sulla base della precedente proposta di concordato fallimentare che prevedeva la cessione dei macchinari dalla società assunta alla Filatura Lane Torre di cui era socio, anche se di minoranza, pattuizione venuta meno nella successiva proposta poi omologata: pertanto, il rapporto sottostante alla promessa di pagamento era venuta meno (v. p. 6 della sentenza).

Il terzo motivo è inammissibile, perché irrilevante o comunque non decisivo, avendo la Corte territoriale esaustivamente motivato sulla mancanza di giustificazione causale della promessa di pagamento incorporata nell'assegno, che è una ratio decidendi in grado di sorreggere autonomamente il decisum. Il quinto motivo di censura è inammissibile, perché privo di decisività, in quanto l'informativa - mancata o avvenuta -del contenuto della sentenza di omologa non inficia (come, invece, strenuamente sostenuto dai ricorrenti anche in sede di memoria) la statuizione della Corte d'appello sulla mancanza di causa della promessa di pagamento, perché legata a una funzione di garanzia non più attuale al momento della sottoscrizione di tale promessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ric. 2020 n. 19329 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -6-

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti a pagare a Vezzaro Luigia, Busin Adriano e Busin Nathalie, le spese di lite che liquida nell'importo di C 4000,00, oltre C 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso artic