Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38837/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on contract interpretation, ruling appellate court's choice of reading is not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38837/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Sofer di Graziano Giuseppe & C. SAS against the Second Instance Court's decision. The appellant argued that the lower court incorrectly interpreted a settlement agreement to exclude labor disputes, but the Court held that choosing between multiple valid interpretations of a contract is a matter for the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because no violation of mandatory interpretative rules was found.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1362 e segg. cod. civ.; The choice of interpretation among multiple valid readings of a contract clause is a matter of fact for the trial judge and is not subject to review on appeal unless mandatory rules of contract hermeneutics are violated.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract interpretation appellate review settlement agreement labor dispute civil code provisions tutela dei soci economia sociale controversia di sicurezza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 e segg. cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 calo- del d.P.R.
Art. 1 —bis dell'articolo 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 calo- del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11254 del 10/05/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21027-2020 proposto da: SOFER DI GRAZIANO GIUSEPPE & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCI.SCO D'ANGELO; - ricorrente - contro GRAZIANO FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE FERRARA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1045/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO che Con sentenza del 12 maggio 2020, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa in primo grado dal locale Tribunale, ha respinto l'opposizione proposta da SOFER di Graziano Pasquale & C. s. a. s. confermando il decreto ingiuntivo opposto emesso in favore di Francesco Graziano nei confronti della società; in particolare, la Corte ha ritenuto che dalla piana lettura dell'atto di rinuncia e transazione allegato emergeva che la pattuizione si riferisse alla regolarizzazione delle posizioni fra l'appellante, socio lavoratore, e la società, costituita, peraltro dai congiunti del medesimo; per la cassazione della sentenza propone ricorso la SOFER di Graziano Pasquale & C. s.a.s., affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, Francesco Graziano;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. cod. civ.; il motivo è infondato; - giova evidenziare, al riguardo, che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, exp/urimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); - nel caso di specie nessuna violazione delle regole legali di ermeneutica appare commessa dal giudice di secondo grado il quale, muovendo dal dato letterale della transazione ha escluso che la stessa potesse avere ad oggetto i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro occorso fra opposto ed opponente ritenendo, al contrario, che la stessa riguardasse piuttosto i rapporti societari intercorrenti tra i quattro soci delle due società SOFER S.a.s. e Graziano Immobiliare s.r.1.; richiamando, fra l'altro, il riferimento ai "dissapori" insorti fra i soci "...che impediscono il normale svolgimento delle attività sociali..." la Corte ha inteso sottolineare l'estraneità del rapporto di lavoro rispetto all'intercorso accordo transattivo sottolineando, altresì, come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di essere efficace in termini di rinuncia, l'atto transattivo richiede chiare espressioni che lascino intendere l'effettiva volontà di rinunzia, non potendo limitarsi a clausole di stile; - tale valutazione, di fatto, deve reputarsi incensurabile in sede di legittimità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM 4. La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 2000,00 per compensi, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 calo- del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 12 ottobre 2021.