Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38801/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38801/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38801/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35978-2019 proposto da: MANAGEMENT INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MILETO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ARMINIO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell'avvocato LAURA DI PIETROPAOLO LAURENTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro MATTEIS MARIA, SERVILLO CAROLINA, MATTEIS SALVATORE, SCOTTO RAIMONDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSIGNANO, 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MORELLI, che Li rappresenta e difende; - Controricorrenti - avverso la sentenza n. 6576/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 348-bis cod. proc. civ, art. 606 c.p, art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 38801/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 6576/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
prova della proprietà servitù verosimiglianza dei motivi d'asilo accertamento della qualità di erede ausiliare del possesso legittimazione dei vicini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35978-2019 proposto da: MANAGEMENT INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MILETO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ARMINIO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell'avvocato LAURA DI PIETROPAOLO LAURENTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro MATTEIS MARIA, SERVILLO CAROLINA, MATTEIS SALVATORE, SCOTTO RAIMONDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSIGNANO, 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MORELLI, che Li rappresenta e difende; - Controricorrenti - avverso la sentenza n. 6576/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la s.r.l. Management International, che aveva acquistato un fondo dalla società F.EM.EL, che, a sua volta, ne era divenuta aggiudicataria all'asta dal fallimento della s.p.a. Dianthus, citò in giudizio Arminio Maria, Matteis Salvatore, Matteis Maria, Servillo Carolina, Scotto Raimondo, Dinacci Adriano, Dinacci Claudio, Bracaglia Massimo, Colletta Paolo Maria e Bracaglia Marco Valerio, tutti proprietari di fondi limitrofi, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza di servitù di passaggio nei di loro confronti, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi, eliminando i cancelli dai medesimi illegittimamente aperti; - il Tribunale, rigettata la domanda principale, accolse le domande riconvenzionali, con le quali i convenuti avevano chiesti dichiararsi l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio; - la Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione della Management International; ritenuto che l'insoddisfatta appellante ricorre sulla base di due motivi e che Maria Arminio e, con separato atto, Salvatore Matteis, Carolina Servili°, Maria Matteis e Raimondo Scotto, resistono con contro ricors o;

Ric. 2019 n. 35978 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -2- ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione <<dei principi in tema di valutaione dell'attendibilità delle testimoniane di parenti e affini nel processo civile (a seguito della dichiarazione di incostitmzionalità dell'art. 247 cpc), in relazione all'art. 360, comma 1, c.p.c.>>, assumendo che la Corte di Roma, la quale aveva giudicato tardiva l'eccezione <<d'invalidità e comunque di inattendibilità» delle testimonianze di Silvia Arminio e Andrea Dinacci, legati da stretti vincoli di parentela o affinità con Maira Arminio, aveva omesso di valutarne l'attendibilità, così incorrendo in «inesistenza della motívaione sul punto>> e in "error in procedendo"; considerato che la censura è inammissibile, valendo quanto segue: - la sentenza impugnata riassume il secondo motivo d'appello (pag.

9) riportando che l'appellante aveva lamentato <<una erronea valuta ione delle prove testimoniali>> della parte attrice ed eccepito, inoltre, <<la nullità delle testimoniane rese da Arminio Silvia e Dinacci Andrea, soggetti interessati all'esito positivo del giudi.zio in quanto legati da stretti rapporti di parentela con Arminio Maria e Dinacci Adriano>>; - con il motivo qui in rassegna la ricorrente genericamente deduce di avere sottoposto al Giudice d'appello l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali di Silvia Arminio e Andrea Dinacci; poiché essa ricorrente non solo non riporta puntualmente lo stralcio dell'atto d'appello, al fine di consentire verifica dell'asserto, ma ancor prima, neppure allega che la Corte d'appello sia incorsa in errore nel riportare il motivo d'appello, la doglianza non supera il vaglio d'ammissibilità, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto "l'eserckio del potere di diretto esame degli atti del giudi.zio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un 'error in procedendo', presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla senteqa Ric. 2019 n. 35978 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -3- impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, specifìcnione che, nel caso venga, sia pure implicitamente, contestata l'intopretaione del motivo d'appello da parte del giudice, non può prescindere dalla specifica evidenRiaione del dato testuale da porsi a base della discrasia e tale specificaione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassaione" (nello stesso senso, sia pure, a riguardo di vicende processuali non esattamente sovrapponibili, cfr., ex multis, Cass. nn. 29495/2020, 22880/2017); ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che la Corte d'appello aveva mal giudìcato, reputando sussistere le opere visibili e permanenti, identificate con i cancelli, senza vagliare la univocità funzionale degli stessi al fine di esercitare il passaggio, in maniera tale che una tale funzione fosse riconoscibile al proprietario del fondo asseritamente servente; considerato che la doglianza è infondata, valendo quanto segue: - costituisce giudizio di merito, in questa sede non censurabile, l'accertamento da parte della Corte d'appello della sussistenza di opere visibili e permanenti; - sotto altro profilo, pur vero che questa Corte ha più volte affermato la necessità che l'opera sia tale da renderne univoco lo scopo di asservimento (cfr., Cass. nn. 7004/2017, 13238/2010), tuttavia una tale univocità, consistente nella prova che il percorso risulti essere stato predisposto al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, deve essere essenzialmente riferito alla costituzione per destinazione del padre di famiglia, poiché tale forma di costituzione della servitù non fondandosi sul possesso, bensì sulla volontà dell'originario proprietario, trova prova indiretta Ric. 2019 n. 35978 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -4- nella dimostrazione della specifica ed effettiva destinazione; nel mentre, nel caso di acquisto per usucapione, la dimostrazione del possesso ventennale della situazione di fatto corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio è bastevole a provare il diritto, ovviamente in presenza di opere apparenti e permanenti (nella specie non è dubbia la esistenza della strada); considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. cív., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 35978 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -5- dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge, rispettivamente, in favore di Maria Arminio e, in egual misura, in favore di Salvatore Matteís, Carolina Servili°, Maria Matteis e Raimondo Scotto; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 Presid te uigi Gì.vann ombardo) ,£)