Cassation court allows Inps appeal, overturning dismissal of contribution claim due to prescription delay caused by DPCM deferral.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the Inps appeal against the Turin Court of Appeal's decision to dismiss the claim based on prescription. The lower court incorrectly declared the five-year prescription period expired because the interrupting notice arrived in July 2016, despite the debt relating to 2010 income. The court ruled that the DPCM of July 12, 2011, validly deferred the start of the prescription term to June 6, 2011, thereby invalidating the lower court's finding of extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935, 2944 c.c.; DPCM 12.5.2011: In social security matters, the prescription period for contributions due to the separate management begins when payment deadlines expire, and any statutory deferral of those deadlines must be considered for the commencement of the prescription term.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37940-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro BROCCOLO FRANCESCA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA- GIORDANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 345/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 37940 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G.37940/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Torino, riformando la sentenza del Tribunale di Cuneo, ha accolto l'opposizione ad avviso di addebito per il versamento di contributi alla gestione separata Inps da parte di Francesca Broccolo, avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa Forense, relativi ai redditi professionali prodotti dalla stessa nell'anno 2010; la Corte territoriale ha dichiarato estinto il credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale, posto che i contributi avrebbero dovuto essere versati fra il 16 giugno e il 16 luglio 2011, mentre l'atto interruttivo del termine era stato notificato dall'Inps soltanto in data 1 luglio 2016; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;
Francesca Broccolo ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: l'Inps con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, I. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del DPCM 12.5.2011"; la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato prescritto il credito previdenziale, senza tener conto che il d.p.c.m., richiamato in epigrafe, ha previsto il differimento della decorrenza del termine di prescrizione al 6 luglio 2011; il motivo è fondato; il differimento del termine ad opera del d.p.c.m. 12 luglio 2011, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 da Francesca Broccolo, assume rilevanza; questa Corte ha ribadito che, atteso che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono ì termini per il loro pagamento, "...assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." (Cass. n. 10273 del 2021); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 set bre 2021 Il Presíd Margherita eone DEPO