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Ordinanza — n. 38705/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38705/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38705/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36951-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente- contro CONVERTITO FILOMENA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA NIARRELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 458/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 38705/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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determinazione di contributi provvisori deduzione dei contributi di mantenimento rimborso dei contributi contributi di previdenza impagati contributo minimo contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Filomena Convertito ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36951-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente- contro CONVERTITO FILOMENA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA NIARRELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 458/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 36951 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G.36951/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena, ha accolto il ricorso di Filomena Convertito, avvocato iscritta all'albo professionale ma non anche alla Cassa Forense, dichiarando infondata la pretesa contributiva dell'Inps relativa ai redditi libero professionali per l'anno 2009 ed annullando l'avviso di addebito notificato all'appellante; le conclusioni della Corte territoriale si fondano su due rationes decidendi: per un verso, il mancato raggiungimento della prova che l'avvocato esercitasse abitualmente l'attività libero professionale, per altro verso, che il modesto ammontare del reddito prodotto nel 2009, pari ad Euro 2.526,00, e, dunque, sotto soglia, rappresentasse la conferma dell'occasionalità dell'esercizio dell'attività professionale; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

Filomena Convertito ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 53, d.P.R. 917/1986, modificato dal d.lgs. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22,1. 576/1980, dell'art. 21, comma 10, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo a Filomena Convertito per l'occasionalità dell'esercizio professionale dedotto dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge; il motivo è inammissibile; parte ricorrente non contesta entrambe le rationes decidendi su cui si fonda I provvedimento impugnato, ma esprime critiche nei confronti del solo accertamento dell'occasionalità sì come derivante dalla produzione di reddito entro la fascia di esenzione; incontestata rimane, perciò, la prima ratio decidendi, che da sola è in grado di supportare il decisum, secondo cui non sarebbe stata conseguita in giudizio la prova che Filomena Convertito, nell'anno 2009, avesse esercitato abitualmente l'attività di avvocato, della cui occasionalità costituisce conferma la produzione di un reddito di soli Euro 2.526,00; va, pertanto, data attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale, quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10815 del 2019 e Cass. n. 17182 del 2020); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 settembre)