Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38626/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper re-examination of facts and lack of unique legal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38626/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in fact-finding by failing to recognize a unique legal act for usucapion, despite the construction of a house. The court rejected this, ruling that the appeal constituted an improper re-examination of evidence rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Art. 1141, co. 2, cod. civ.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it merely requests a re-examination of the factual findings without demonstrating a clear error in the legal qualification of those facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper re-examination of facts usucapion legal act inadmissibility of appeal unique legal act requirement improper legal qualification attribuzione dell'abitazione familiare prova della proprietà permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art.
Art. 1141, co. 2, cod. civ.
4404/2006, 2392/2009, 6237/2010); - e in un caso largamente sovrapponibile si è precisato che ai fini dell'interversione del possesso, di cui all'art. 1141, secondo comma, cod.
Art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, nn.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L, n. 22753, 03/12/2004
5. U. n. 25573, 12/11/2020
5. U. n. 7155, 21/3/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31446-2020 proposto da: GUADAGNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LERO, 14, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO DI MEO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO MARIA BISCEGLIA, PASQUALE DI PERNA; - ricorrente - contro GUADAGNO CARMELA, GUADAGNO ORSOLA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati GIOVANNI DI MARZO, GIOVANNI CHIAVAZZO; - controricorrenti - nonchè contro GUADAGNO ANNAMARIA, GUADAGNO ANTONIETTA; - intimate - avverso la sentenza n. 4220/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta e dato atto che il ricorrente ha fatto pervenire memoria tardiva: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale di Nola, accolta la domanda proposta da Giuseppe Guadagno, nei confronti delle germane Annamaria, Orsola, Carmela e Antonietta, nonché della madre, Maria Castiello, dichiarò l'attore proprietario per usucapione d'un immobile; - la Corte d'appello di Napoli, accolta l'impugnazione di Orsola e Carmela Guadagno, rigettò la domanda; - in sintesi, il Giudice d'appello, in contrasto con l'apprezzamento probatorio del Giudice di primo grado, premettendo che il Tribunale aveva chiarito che nel 1980 l'attore aveva avuto concessa dal padre, Luigi Guadagno, deceduto nel 1999, in comodato gratuito orale un'area, permettendo al figlio, senza che egli, tuttavia, si fosse ipogliato del possesso, di edificarvi la casa d'abitazione, alla cui costruzione aveva in parte contribuito, attribuisce ad errore del Giudice di primo grado l'affermazione secondo la quale la detenzione si sarebbe mutata in possesso esclusivo per il solo fatto di avere l'attore edificato la casa d'abitazione, esclusa tolleranza delle convenute; errore consistito nella mancata individuazione di un atto univoco, ai sensi dell'art. 1141, co. 2, cod. civ., siccome precisato nella costante giurisprudenza di legittimità, e che, comunque, non poteva consistere nel mero fatto dell'edificazione;

Ric. 2020 n. 31446 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- ritenuto che l'appellato soccombente ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi di doglianza e che Orsola e Carmela Guadagno resistono con controricorso; ritenuto che con i due motivi, fra loro correlati, il ricorrente denunzia violazione e ,falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 1441 [rectius 11417, co. 2, cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., lamentando che la Corte locale aveva errato nell'interpretare il quadro probatio di primo grado, non assegnando il giusto significato all'interrogatorio formale reso da Antonietta Guadagno e all'escussione dei testi Domenico Migliaccio e Santo ('astiello, di talché la sentenza impugnata risultava «carente di adeguata motivazione e comunque sfornita di substrato probatorio>>, né poteva assumere significato la circostanza che il padre nel 1986 avesse presentato domanda di condono edilizio, trattandosi di atto rivolto ai terzi, privo di valore a riguardo della signoria, dovendosi, in definitiva, concludere per il possesso esclusivo in capo al ricorrente dal 1981 in poi; inoltre la Corte di Napoli aveva evocato principi enunciati in sede di legittimità, che non si attagliavano al caso proprio sulla base della diversa ricostruzione della vicenda; considerato che l'insieme censuratorio non supera lo scrutinio d'ammissibilità per le ragioni che seguono:

a) in primo luogo è opportuno richiamare i principi che regolano la materia, siccome elaborati da questa Corte, ai quali correttamente si è riportata la statuizione d'appello: finterversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta ipecificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell' "animus rem sibi habendi".

Non rilevano, a tal fine, Ric. 2020 n. 31446 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- l'inottemperanza alle pattuizioni in fo' rza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Se. 1, n. 26327, 20/ 12/ 2016, Rv. 642763; conf ex Cass. nn. 4404/2006, 2392/2009, 6237/2010); - e in un caso largamente sovrapponibile si è precisato che ai fini dell'interversione del possesso, di cui all'art. 1141, secondo comma, cod. civ., l 'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione, espressamente autorizzata dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione" idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa (Sez. 2, n. 27584,10/1212013,Rv. 628846);

b) nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, il complesso censuratoti° investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (fr., da ultimo, Se. 6-1, n. 27000, 2711212016, Rv. 642299); - quanto, poi, all'apprezzamento delle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio formale dalla germana Antonietta Guadagno (a prescindere dal rilievo di essere dichiarazioni) occorre ricordare che l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti Ric. 2020 n. 31446 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -4- sfavorevoli alla parte confidente e ad esclusivo la vore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dal/'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente a ermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa. e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziati di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultane di prove dirette (ex multis, Sez.

L, n. 22753, 03/12/2004, Rv. 578624); c) è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evideniala sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, 5.

U. n. 25573, 12 / 1112020, Rv. 659459); considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle 5. U. (seni. n. 7155, 21 / 3 / 2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.pp., su ragioni di merito, atteso che Li funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua Ric. 2020 n. 31446 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -5- adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibaR:ione dei ricorsi "inconsistenti"»; considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore delle controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se