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Ordinanza — n. 38592/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows claim against engineer for defective work despite lack of fee agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38592/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's ruling that excluded liability due to the absence of a fee agreement. The lower courts had rejected the claim because no payment or penalty clause existed in the documents, deeming the relationship merely gratuitous. The Supreme Court reversed this, holding that a professional obligation can exist without a fee, citing established jurisprudence that gratuitous contracts are valid and that excluding liability would violate general tort principles.

Regesto Legislator

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Art. 2225 cod. civ.; Art. 2043 cod. civ.: The absence of a fee agreement does not preclude the existence of a professional contractual obligation or liability for damages under general tort law.

Parole chiave

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contract of work gratuitous contract professional liability absence of fee tort liability spese di ripristino calcolo dell'indennità risarcitoria ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 2225 cod. civ.
Se è esatto che tale fattispecie prevede, normalmente, la presenza di un corrispettivo (art. 2225 cod.
Art. 2043 cod. civ.
05-10-2021 -4- professionista ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dal momento che un professionista che commetta errori tali da generare danni a carico di altri non può sottrarsi alla sua responsabilità per il fatto puro e semplice che un compenso non sia stato pattuito o che non vi sia un rapporto contrattuale.
art. 2222 cod. civ
La Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha rilevato che la domanda proposta dalla Parisi si fondava «sull'assunto dell'insorgenza in capo al convenuto di un'obbligazione contrattuale ex art. 2222 cod.
art. 2225 cod. civ
Se è esatto che tale fattispecie prevede, normalmente, la presenza di un corrispettivo (art. 2225 cod.
art. 2043 cod. civ
05-10-2021 -4- professionista ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dal momento che un professionista che commetta errori tali da generare danni a carico di altri non può sottrarsi alla sua responsabilità per il fatto puro e semplice che un compenso non sia stato pattuito o che non vi sia un rapporto contrattuale.

Giurisprudenza citata

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14 novembre 1972, n. 3389
in tal senso le sentenze 14 novembre 1972, n. 3389, 21 agosto 1985, n.
21 agosto 1985, n. 4452
3389, 21 agosto 1985, n. 4452, e 5 marzo 1987, n.
5 marzo 1987, n. 2318
4452, e 5 marzo 1987, n. 2318).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28956-2019 proposto da: PARISI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO ZACCARIA; - ricorrente - contro DI TEODORO GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO, 29, presso lo studio dell'avvocato ELENA CONTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO D'ERRICO; - controricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 82/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Presidente Relatore Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Alessandra Parisi convenne in giudizio l'ing. Giuliano Di Teodoro, davanti al Tribunale di Larino, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei subiti a causa di lavori fatti eseguire dal convenuto e risultati non conformi alle regole dell'arte. Espose l'attrice, a sostegno della domanda, di essere stata costretta a pagare al proprio vicino Antonio Pistoia la somma di euro 14.000 a titolo di danni da quest'ultimo subiti, durante l'esecuzione di lavori di risanamento nell'appartamento dell'attrice, a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo della Parisi; lavori dei quali il convenuto si era assunto la responsabilità.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'impegno assunto dal professionista era da ricondurre ad un mero rapporto di cortesia.

2. La pronuncia è stata impugnata dall'attrice soccombente e la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 21 febbraio 2019, ha rigettato il gravame ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, confermando le argomentazioni del Tribunale.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Campobasso ricorre Alessandra Parisi con atto affidato ad un solo motivo. Ric. 2019 n. 28956 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -2- Resiste Giuliano Di Teodoro con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., ed entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito ed osservando che la mancata previsione di un corrispettivo non sarebbe ragione sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista.

In particolare, il ricorso richiama i due documenti esaminati anche dalla Corte d'appello, cioè l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori firmata dalla Parisi e la successiva dichiarazione di inizio lavori firmata dall'ing. Di Teodoro e sostiene che questi avrebbe dovuto comunque essere ritenuto responsabile dei danni che ella aveva rimborsato al suo vicino. i 1.1. Il ricorso è fondato. 1.2. La Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha rilevato che la domanda proposta dalla Parisi si fondava «sull'assunto dell'insorgenza in capo al convenuto di un'obbligazione contrattuale ex art. 2222 cod. civ.», obbligazione che sarebbe risultata dall'autorizzazione data dall'attrice al convenuto di eseguire alcuni lavori e dalla successiva dichiarazione di inizio lavori sotto la responsabilità del professionista.

A fronte di tale ricostruzione da parte della Parisi, la Corte molisana ha osservato che in base ai due documenti a disposizione mancava «qualsiasi previsione sia in ordine ad un corrispettivo eventualmente spettante all'ingegnere (...) sia in ordine ad una penale in caso di suo inadempimento»; per cui detta situazione consentiva di dubitare che si trattasse di una vera e propria Ric. 2019 rt. 28956 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -3- obbligazione. A questo proposito, inoltre, la sentenza ha aggiunto che <d'elemento discriminante, ai fini della individuazione della giuridicità o meno del vincolo, non può che consistere nella presenza di un interesse ulteriore, rispetto alla mera cortesia, da parte del soggetto che offre la prestazione a titolo gratuito».

In definitiva, l'assenza del compenso è stata ritenuta sintomo decisivo dell'assenza di un'obbligazione, con conseguente rigetto della domanda. 1.3. Osserva la Corte che tale ragionamento non può essere condiviso. Ed infatti, pacifico essendo tra le parti che l'ing. Di Teodoro si era prestato a svolgere una qualche attività professionale in favore della Parisi — come lo stesso controricorso in sostanza ammette (pp. 2-3), sia pure senza dare a questo elemento alcun particolare significato — l'assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l'esistenza di un obbligo giuridico, inquadrabile in un contratto d'opera professionale.

Se è esatto che tale fattispecie prevede, normalmente, la presenza di un corrispettivo (art. 2225 cod. civ.), si deve però osservare che questa Corte — con una giurisprudenza alquanto risalente e tuttavia mai smentita, che l'odierna ricorrente correttamente richiama — ha in più occasioni affermato che in tema di locatio operi s è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione; il che vuol dire che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l'obbligo contrattuale (v. in tal senso le sentenze 14 novembre 1972, n. 3389, 21 agosto 1985, n. 4452, e 5 marzo 1987, n. 2318).

A questa giurisprudenza l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità. D'altra parte, se si volesse escludere, nella specie, l'esistenza di un rapporto contrattuale, ciò imporrebbe di ritenere responsabile il Ric. 2019 n. 28956 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -4- professionista ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dal momento che un professionista che commetta errori tali da generare danni a carico di altri non può sottrarsi alla sua responsabilità per il fatto puro e semplice che un compenso non sia stato pattuito o che non vi sia un rapporto contrattuale.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione personale, la quale tornerà ad esaminare il merito dell'appello alla luce dei principi enunciati nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 5 ottobre 2021. Il