Cassation appeal dismissed for non-filing; plaintiff failed to deposit appeal within statutory time limits despite notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff failed to deposit the written petition within the legally prescribed time limits. Although the plaintiff's counsel had notified the defendant via PEC on July 2, 2020, the formal submission of the appeal document was missing by the deadline. The court ruled that the power to declare an appeal improcedible ex officio applies when the existence of the appeal is known to the court through the defendant's counter-appeal, rendering the procedural requirements unmet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The Court of Cassation may declare an appeal improcedible ex officio if the appeal exists but was not deposited within the statutory period, particularly when the opposing party has brought the appeal's existence to the Court's attention via a counter-appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24180-2020 proposto da: PASSARIELLO BRUNO MARIA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro in termini prescritti dalla legge; - ricorrente - contro SOCIETE AIR FRANCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell'avvocato MARIO VALENTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE BRICCHI; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 21004/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARILENA GORGONI. Rilevato che: Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21004/2019 pubblicata il 29 ottobre 2019, accoglieva parzialmente l'appello proposto da Bruno Maria Passariello e riformava la decisione del Giudice di Pace di Roma che condannava Air France al pagamento a favore di Bruno Maria Passariello della somma di euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento CE 261/2004, per il ritardo superiore a 10 ore con cui l'areo era giunto a destinazione. Bruno Maria Passariello impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale di Roma, il quale, con sentenza n. 21004- 2019, pubblicata il 29 ottobre 2019, modificava la decisione di prime cure, riconoscendo all'appellante al pagamento di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bruno Maria Passariello impugna la suddetta decisione con ricorso per cassazione. La Societé Air France resiste con controricorso, illustrato con memoria. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte Considerato che: Il ricorso per cassazione non risulta depositato (art. 369 c.p.c.), pur essendo stato notificato in data 2 luglio 2020, tramite pec, alla Societè Air France.
Ric. 2020 n. 24180 sez. M3 ud. 21-09-2021 -2- La controricorrente ha depositato il ricorso (allegato A al controricorso). Il ricorso va dichiarato improcedibile, atteso che il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4859 del 30/07/1981, n. 4859 ; cfr. poi analogamente Cass. 10/01/2001, n. 252; Cass. 09/11/2017, n.26529; Cass.25/02/2020, n.4917);
Le spese sostenute dalla Banca Nazionale dalla Societè Air France seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare l'esistenza dei presupposti processuali di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2021 dalla Sesta Sezione civile, sottosezione terza, della Corte di Cassazione. Il Presidente 113