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Ordinanza — n. 38576/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of proof on work extent, citing merit review immunity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38576/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in assessing the extent of agricultural work performed. The appellant argued the lower court violated procedural rules by failing to determine compensation based on professional tariffs, while the respondent contended the claimant failed to prove the area and number of interventions. The court ruled that the lower court's evaluation of witness testimony regarding the disputed work volume was a matter of merit, not a procedural violation subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; The court's evaluation of evidence on the extent of performed services constitutes a matter of merit review, not a procedural violation, and cannot be challenged in cassation unless the judge explicitly disregarded the evidence presented.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Evidence Evaluation Merit Review Immunity Contract for Work Cassation Admissibility lavoro accessorio onorario dell'architetto lavoro a cottimo

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
13-10-2021 -3- del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54
5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L.
art. 380-bis c.p
art. 360 c.p
13-10-2021 -3- del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 115 c.p
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11892 del 2016
13-10-2021 -4- che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016, Cass.
Cass. S.U. n. 16598/2016
11892 del 2016, Cass. S.U. n. 16598/2016); - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Sez. 3, Sent. n. 23940 del 2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25209-2020 proposto da: CUCCARU ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GISOUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFFARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LILIANA PINTUS; - ricorrenti - contro SCANU MICHELE, FRANCESCO DELITALA, CORRADO PALICI DI SUNI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 560/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

Rilevato che: la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 13.12.2019, rigettò l'appello di Antonino Cuccuro avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva rigettato la richiesta di compensi, pari ad C 30.000,00, per l'attività di aratura dei terreni svolti in favore di Scanu Michele; per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la corte di merito, qualificato il contratto come prestazione d'opera, ritenne che l'attore non avesse fornito la prova delle ore impiegate per l'aratura dei terreni, né dell'estensione dei medesimi e che non avesse neanche indicato il numero degli interventi per ciascun terreno, pur avendo allegato che si trattava di prestazioni saltuarie; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Cuccaru Antonio sulla base di un unico motivo; ha resistito con controricorso Scanu Michele; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che: con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n,3 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto che non fosse stata provata l'effettiva entità della prestazione svolta, mentre invece non sarebbe stata contestata dal committente l'estensione dei terreni oggetto dell'attività di aratura; inoltre i testi avrebbero confermato che l'attività di aratura era stata effettivamente eseguita sicchè il giudice di merito Ric. 2020 n. 25209 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- avrebbe potuto determinare il compenso sulla base delle tariffe professionali e degli usi, ai sensi dell'art.2222 c.c. e seguenti; - il motivo è inammissibile; - esso non coglie la ratio decidendi basata sull'assenza della prova in relazione all'entità delle prestazioni svolte, che erano state oggetto di specifica contestazione da parte del committente; la corte di merito ha rigettato la domanda considerando che difettava la prova non solo sull'estensione dei terreni oggetto del lavoro di aratura svolto dal ricorrente ma anche sul numero di interventi svolti su detti terreni; - l'indicazione della superficie del terreno da parte del committente era volta a contestare le affermazioni dell'attore sull'entità delle prestazioni svolte, che avveniva saltuariamente e sulla base della durata della prestazione; - la corte di merito, sulla base dell'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, incensurabile in sede di legittimità, ha accertato che i testi non erano stati in grado di indicare né il numero di giorni lavorativi, né delle ore, né del compenso orario sicchè il compenso non poteva essere determinato ai sensi dell'art.2222 c.c.; - quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve richiamarsi l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale: "In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte dei giudice Ric. 2020 n. 25209 sez.

M2 - ud. 13-10-2021 -3- del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, Sent. n. 23940 del 2017); - il ricorrente, nella specie, non indica il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame che era stato oggetto di discussione tra le parti ma sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove; - infine, va richiamato anche il consolidato orientamento secondo il quale: per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., Ric. 2020 n. 25209 sez.

M2 - ud. 13-10-2021 -4- che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016, Cass. S.U. n. 16598/2016); - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4200,00 in favore di ciascun controricorrente oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di