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Ordinanza — n. 38575/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming insufficient motivation, ruling proof of ownership requires full title chain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38575/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to adequately explain why his title documents were insufficient to prove ownership. The appellant argued the court ignored his provenance titles, while the lower court correctly determined that a 1976 donation and 1956 sale lacked the necessary proof of possession for original acquisition. The court ruled that under Italian law, a plaintiff must provide a complete chain of titles back to an original source, and the lower court's reasoning on this point was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 54 d.l. n. 83/2012: The mere insufficiency or contradiction of motivation is no longer a ground for cassation; the lower court must simply explain why the provided titles fail to prove ownership, requiring a full chain of title back to an original source.

Parole chiave

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action of revendication proof of ownership chain of title original acquisition possession requirement cassation inadmissibility burden of proof rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
13-10-2021 -2- - il motivo è inammissibile; in primo luogo, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 54 d.l. n. 83 del 2012
5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ. Sezioni Unite del 28/03/2014, n. 7305
Cassazione civile sez. II, 18/01/2017, n. 1210
7305, Cassazione civile sez. II, 18/01/2017, n. 1210 Cassazione civile sez.
Cassazione civile sez. II, 11/01/2017, n. 472
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24646-2020 proposto da: GASPARRO PASQUALE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELA LANDI; - ricorrente - contro LEMBO NICOLETTA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ORAZIO TEDESCO; BRUNO COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CAMALDO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE VECCHIA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 727/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; udito l'Avvocato; Rilevato che: la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 24.6.2020 ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di rivendica proposta da Gasparro Pasquale, innanzi al Tribunale di Salerno, nei confronti di Bruno Cosimo e Lembo Nicoletta, per non avere l'attore provato il proprio diritto di proprietà risalendo all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Gasparro Pasquale sulla base di un unico motivo; - hanno resistito con distinti controricorsi Bruno Cosimo e Lembo Nicoletta; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la corte di merito rigettato la domanda di rivendica nonostante fossero stati forniti in giudizio i titoli di provenienza, senza motivare in ordine alle ragioni dell'insufficienza di tali atti, ai fini della prova della proprietà; Ric. 2020 n. 24646 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- - il motivo è inammissibile; in primo luogo, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; la corte di merito ha motivato in ordine alle ragioni per le quali i titoli prodotti dal ricorrente non fossero idonei a provare il suo diritto di proprietà, conformandosi ai principi consolidati affermati da questa Corte in materia di onere della prova nell'azione di rivendica; - chi agisce in rivendica deve infatti fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cass.

Civ. Sezioni Unite del 28/03/2014, n. 7305, Cassazione civile sez. II, 18/01/2017, n. 1210 Cassazione civile sez. II, 11/01/2017, n.472); - nel caso di specie, la corte di merito ha correttamente affermato che non era sufficiente, ai fini della prova della proprietà, l'atto di donazione del 1976 e l'atto di compravendita del 1956, mancando la prova del possesso nel termine previsto per l'acquisto a titolo originario; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei Ric. 2020 n. 24646 sez.

M2 - ud. 13-10-2021 -3- presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto; -

P.Q.M.

dichiara dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3200,00 in favore di ciascun contro ricorrente oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Cort