Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to challenge the appellate court's legal reasoning on monitor phase fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the substantive legal reasoning of the lower court. The appellant argued that the monitor phase should be treated as contentious, but the court confirmed that the lower court correctly applied the specific fee schedule for monitor proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to reimburse the Ministry of Justice for the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 bis, n. 1 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the ground of cassation is merely a reiteration of the lower court's correct legal reasoning without challenging the specific legal basis or facts.
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seguente ORDINANZA sul ricorso 3851 - 2021 R.G. proposto da: STRAMAGLIA LUIS ROSARIO - c.f. STRLRS65D10Z614Z - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte Santo, n. 68, presso lo studio dell'avvocato Stefania Iasonna che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma depositato il 9.7.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma depositato in data 28.2.2019 Luis Rosario Stramaglia si doleva per l'irragionevole durata del giudizio, del pari ex lege n. 89/2001, intrapreso dinanzi alla medesima Corte con ricorso depositato il 5.9.2012 e definito con decreto depositato il 3.2.2018. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 18.9.2019 il consigliere designato accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento al ricorrente della somma di euro 1.600,00, oltre interessi legali; ingiungeva altresì al Ministero il pagamento al difensore anticipatario del ricorrente della somma di euro 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
3. Luis Rosario Stramaglia proponeva opposizione. Deduceva che i compensi della fase monitoria erano stati liquidati in violazione dei parametri tariffari. Resisteva il Ministero della Giustizia.
4. Con decreto del 9.7.2020 la Corte di Roma rigettava l'opposizione.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Luis Rosario Stramaglia; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.
6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ., degli artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933, dell'art. 24 legge n. 794/1942, dell'art. 3, 2° co., dec. leg. n. 223/2006, dell'art. 4 d.m. n. 55/2014. Deduce che ha errato la corte d'appello a disconoscere natura contenziosa alla fase monitoria del giudizio ex lege "Pinto" e su tale scorta a reputare inapplicabile la tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014.
8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria. Il motivo di ricorso è, propriamente, inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte d'Appello di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
9. Invero alla fase monitoria innanzi al consigliere designato si applica la tabella 8 allegata al d.m. n. 55/2014 (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512, secondo cui, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera parsi', che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione).
Cosicché, in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), l'importo liquidato (euro 250,00) nella specie dal consigliere designato in ogni caso non è inferiore al "minimo" ("minimo" pari ad euro 225,00). Ovviamente, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo le violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (cfr.
Cass. 4.7.2011, n. 14542; Cass. 9.10.2015, n. 20289).
10. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
11. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, Luis Rosario Stramaglia, a rimborsare al controricorrente, Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ.