Cassation court dismisses appeal for excessive length of proceedings due to procedural inadmissibility of the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the lower court violated the law regarding monitoring phase fees. The appellant argued the monitoring phase was contentious and should have used a different fee schedule, but the court found the lower court's application of the correct table consistent with established precedent. Consequently, the appeal was rejected without a ruling on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 bis, n. 1 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision conforms to the Court's jurisprudence, and a complaint regarding fee liquidation is only admissible if it specifically identifies individual contested items violating professional tariffs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 1833 - 2021 R.G. proposto da: PIZZA ANGELINA - c.f. PZZNLN57M61C675G - elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Santo, n. 68, presso lo studio dell'avvocato Stefania Iasonna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - CS. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma depositato il 24.6.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma depositato in data 9.5.2019 Angelina Pizza si doleva per l'irragionevole durata del giudizio, del pari ex lege n. 89/2001, intrapreso dinanzi alla medesima Corte con ricorso depositato il 17.5.2012 e definito con decreto depositato il 10.4.2018. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 18.9.2019 il consigliere designato accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento alla ricorrente della somma di euro 1.600,00, oltre interessi legali; ingiungeva altresì al Ministero il pagamento al difensore anticipatario della ricorrente della somma di euro 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
3. Angelina Pizza proponeva opposizione. Deduceva che i compensi della fase monitoria erano stati liquidati in violazione dei parametri tariffari. Resisteva il Ministero della Giustizia.
4. Con decreto del 24.6.2020 la Corte di Roma rigettava l'opposizione.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Angelina Pizza; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
7. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ., degli artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933, dell'art. 24 legge n. 794/1942, dell'art. 3, 2° co., dec. leg. n. 223/2006, dell'art. 4 d.m. n. 55/2014. (,‘ Deduce che ha errato la corte d'appello a disconoscere natura contenziosa alla fase monitoria del giudizio ex lege "Pinto" e su tale scorta a reputare inapplicabile la tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014.
8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che la ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria. Il motivo di ricorso è, propriamente, inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. cív., giacché la Corte d'Appello di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
9. Invero alla fase monitoria innanzi al consigliere designato sì applica la tabella 8 allegata al d.m. n. 55/2014 (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512, secondo cui, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione).
Cosicché, in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), l'importo liquidato (euro 250,00) nella specie dal consigliere designato in ogni caso non è inferiore al "minimo" ("minimo" pari ad euro 225,00). Ovviamente, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo le violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (cfr.
Cass. 4.7.2011, n. 14542; Cass. 9.10.2015, n. 20289).
10. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in punto di spese va pertanto assunta.
11. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. S