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Ordinanza — n. 38571/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of Supreme Court judgment to add attorney's fee deduction for winning party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38571/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an order to correct a prior Supreme Court judgment regarding the omission of attorney fee deductions. The appellant argued that the original ruling failed to include the deduction for his appointed counsel, despite a clear request in the cassation petition. The court ruled that such omissions are correctable under civil procedure law, thereby ordering the insertion of the missing provision into the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 287 ss. cod. proc. civ.; A judgment omitting the deduction of litigation costs for the winning party's counsel is subject to the correction procedure provided by law.

Parole chiave

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correction of judgment omission of costs attorney fees deduction civil procedure code supreme court ruling risarcimento per errore giudiziario spese di difesa correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 ss. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n.16037/2010
Cass.8578/2014
n.16037/2010; Cass.8578/2014; Cass.12437/2017); - va dunque disposto che la sentenza della Corte n.
Cass.12437/2017
n.16037/2010; Cass.8578/2014; Cass.12437/2017); - va dunque disposto che la sentenza della Corte n.
Sez. Un. n.16037/2010
Sez. Un. n.16037/2010; Cass.8578/2014; Cass.12437/2017); - va dunque disposto che la sentenza della Corte n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6432-2021 proposto da: RUFINI DAVIDE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 20, presso lo studio dell'avvocato Nicola Staniscia, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso la sentenza n. 22025/2013 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 25/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; rilevato che: - il sig. Davide Rufini ha presentato istanza di correzione per mero errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., della sentenza della Corte n.22025/13 poiché nell'epigrafe della sentenza in parola la Corte ha omesso la distrazione delle spese di lite in favore dell'originario procuratore antistatario avv.

Nicola Stanisca, nonostante che nel ricorso per cassazione il ricorrente abbia richiesto espressamente la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ministero della giustizia; considerato che: -l'istanza è fondata; -secondo la Corte, la sentenza che ometta di includere nel dispositivo il provvedimento di distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte vincitrice è assoggettabile alla procedura di correzione prevista dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ. (Cass.

Sez. Un. n.16037/2010; Cass.8578/2014; Cass.12437/2017); - va dunque disposto che la sentenza della Corte n. 22025 depositata il 25 settembre 2013 sia corretta disponendo nel dispositivo dopo la condanna del Ministero della Giustizia alla refusione delle spese del giudizio di merito e dì quelle di legittimità, a favore di Rufini Davide nella misura come liquidata, la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario avv. Nicola Staníscia.

P.Q.M.

La Corte dispone che la sentenza della Corte n. 22025 depositata il 25 settembre 2013 sia corretta nel dispositivo nel senso che dopo la condanna del Ministero della Giustizia alla refusione delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, a favore di Rufini Davide nella misura come rispettivamente ivi liquidata, sia inserita la previsione "con Ric. 2021 n. 06432 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -2- distrazìone delle spese a favore del procuratore antistatario avv. Nicola Staniscìa". Manda la Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale della sentenza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 1 luglio 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia 4efiev@RSM In Cameefierit OL i Uai 14d_ .L ,-