Court dismisses appeal and remands case to formalize parties' agreed settlement pending bankruptcy court authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal against the bankruptcy court's revocatory action regarding payments of €72,765.00 made to the plaintiff. Both parties jointly requested a remand to formalize their existing agreement, which the court found was not pretextual or dilatory. Consequently, the case was remanded to a new role to await bankruptcy court authorization for the settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67, co. 2, 1. Fallimento; Art. 380 bis c.p.c.: When parties jointly request a remand to formalize an existing agreement in bankruptcy proceedings, the court may accede if the request is not pretextual or dilatory, remanding the case to await necessary bankruptcy court authorization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31373-2019 proposto da: RUSSO ELVIRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall'Avvocato BENEDETTO MIGLIACCIO giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO MERCANTILE ACCIAI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1423/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:
1. la dottoressa Elvira Russo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 67, co. 2, 1.fall. del Fallimento Mercantile Acciai s.p.a., dichiarando inefficaci i pagamenti effettuati alla ricorrente dalla società in bonis per complessivi Euro 72.765,00; 1.1. la curatela del fallimento ha resistito con controricorso; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:
2. con istanza in data 11/06/2021 le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio per formalizzare l'accordo tra le stesse già raggiunto, in attesa della necessaria autorizzazione del tribunale fallimentare; 2.1. la richiesta, che non appare né pretestuosa né dilatoria, può trovare accoglimento nell'interesse comune delle parti.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7/06/2021 Il ,P esidente / t DEPOSITATA IN CANC 002I, - 6 DI C 2021 Ric. 2019 n.31373 sez. M1 -