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Ordinanza Interlocutoria — n. 38555/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands loan interest usury case to trial due to complex calculation of penalty rates.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 38555/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve complex issues regarding usury calculations on penalty interest rates. The lower court had rejected the borrower's claim by applying a specific threshold adjustment, while the opposing bank argued penalty rates were exempt from standard usury limits. The Supreme Court determined that the anti-usury discipline applies to penalty interest and requires a nuanced calculation involving average market rates and specific statutory increments, necessitating further factual examination.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 2 e 4, 3, I. n. 108/96; Art. 91, comma 1, 92, comma 2, c.p.c.: The anti-usury discipline applies to penalty interest rates, requiring a specific calculation method based on average market rates and statutory increments, and the case must be remanded for further examination of these complex legal criteria.

Parole chiave

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usury penalty interest Tasso effettivo globale consumer protection law remand to public hearing statutory threshold calculation interessi di mora usura deduzione degli interessi passivi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2 e 4, 3, I. n. 108/96
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.
Art. 91, comma 1, c.p.c.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 1815, comma 2, c.c.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.
Art. 1224, comma 1, c.c.
c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt.
Art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 206/2005
Art. 36, comma 1, d.lgs. n. 206/2005
art. 644 c.p
Con sentenza del 25.2.19, la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione, ha rigettato tutte le domande della Caster Immobiliare s.r.I., osservando che: l'art. 644 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della SU, n. 19597/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29522-2019 proposto da: CASTER IMMOBILIARE s.r.1., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanni Lauro dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; - ricorrente - contro CREDITO VALTELLINESE s.p.a., quale incorporante il CREDITO ARTIGIANO s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato LUCA ZITIELLO, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 842/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2019; (17 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Il Tribunale di Milano accolse parzialmente le domande proposte dalla Immobiliare Caster s.r.l. nei confronti del Credito Valtellinese s.p.a. (avente ad oggetto l'accertamento del carattere usurario degli interessi di mora sul contratto di mutuo, e la condanna al pagamento della somma di euro 89.292,11 a titolo d'indebito), ritenendo che il tasso degli interessi convenzionali non fosse usurario, a differenza di quelli moratori originariamente convenuti che, invece, nel corso del rapporto avevano superato il tasso-soglia, con condanna al pagamento della somma di euro 1473,99.

Il Credito Valtellinese s.p.a. propose appello, con i seguenti motivi: contestazione del superamento del tasso-soglia per gli interessi moratori, da considerare estranei alla fattispecie dell'usura; gli interessi moratori non erano computabili, dal 2003, nel calcolo dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM: ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi di mora era da prendere in considerazione la maggiorazione di 2.1 punti percentuali rispetto all'ordinario tasso-soglia. Con sentenza del 25.2.19, la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione, ha rigettato tutte le domande della Caster Immobiliare s.r.I., osservando che: l'art. 644 c.p. s'applica anche agli interessi moratori; al fine di verificare se un tasso d'interesse moratorio pattuito abbia carattere usurario, occorre verificare se superi o meno il limite calcolato sul tasso d'interesse moratorio medio trimestralmente rilevato nel decreto min.; nel caso concreto, applicando il tasso-soglia di cui al DM 19.9.07 con la maggiorazione del 2.1%, il tasso Ric. 2019 n. 29522 sez.

M1 - ud. 09-06-2021 -2- applicato era inferiore al limite, ritenendo inapplicabile il suddetto tasso-soglia, in applicazione dell'art. 3 I. n. 108/96, mancando la prova delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria. La Caster Immobiliare s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi. Il Credito Valtellinese s.p.a. resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 e 4, 3, I. n. 108/96, per aver la Corte territoriale escluso che nella verifica dell'usura fossero applicabili agli interessi di mora i criteri fissati per gli interessi convenzionali, per cui l'unico accertamento da compiere riguarda il superamento del tasso convenuto al tasso-soglia di cui alla I. n. 108, senza alcuna maggiorazione.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2, c.p.c., in ordine alla condanna al pagamento delle spese. Il collegio ritiene di rinviare la causa alla pubblica udienza in considerazione della complessità della questione, anche alla luce della sentenza delle SU, n. 19597/2020, secondo la quale: La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi Ric. 2019 n. 29522 sez.

M1 - ud. 09-06-2021 -3- ai moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c. c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett.

f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio. P . Q . M . La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio dell'udienza del 9 giugno 2021. Presiy 'DEPOSiTATA i