Ordinanza — n. 38554/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10770-2021 R.G. proposto da: PETRUZZIELLO Claudio, quale amministratore della EUROPAUTO s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso, dall'avv. SARNO Sabino Antonino, in giudizio di persona ex art. 86 cod. proc. civ., ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica del predetto difensore, avv.sabino.sarno@legalmail.it; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 cod. proc. civ, art. 380 bis c.p, art. 93 cod. proc. civ, art. 391-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 38554/2021 — snciv · Corte di Cassazione: FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. I ricorrenti propongono ricorso, cui non replica l'intimata, per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR della Campania n. 77/12/2013, depositata in data 04/03/2013, e ha condannato la predetta Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10770-2021 R.G. proposto da: PETRUZZIELLO Claudio, quale amministratore della EUROPAUTO s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso, dall'avv. SARNO Sabino Antonino, in giudizio di persona ex art. 86 cod. proc. civ., ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica del predetto difensore, avv.sabino.sarno@legalmail.it; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. I ricorrenti propongono ricorso, cui non replica l'intimata, per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR della Campania n. 77/12/2013, depositata in data 04/03/2013, e ha condannato la predetta Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv.
Sabino Antonino Sarno, che ne aveva fatto espressa istanza. Il ricorso va accolto. Invero, l'avv. Sabino Antonino Sarno, difensore della EUROPAUTO s.r.I., ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. aveva chiesto, nelle conclusioni del controricorso depositato in quel giudizio, la distrazione in suo favore delle spese processuali, dichiarandosi anticipata rio. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037;
Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578). Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. Sabino Antonino Sarno» dopo le parole «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. Sabino Antonino Sarno» dopo le parole «accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della pre