Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to Regional Commission's failure to examine all submitted evidence regarding income calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the taxpayer's cassation appeal against a Regional Tax Commission decision. The taxpayer argued the Commission incorrectly calculated income by ignoring submitted bank statements and teacher salary tables. The Court ruled that the Commission failed to examine all relevant evidence and could have used investigative powers to clarify total earnings from both employment sources.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 7 d.lgs. n. 546/1992: The tax authority must examine all evidence submitted by the taxpayer to determine income; failure to do so constitutes a violation of the burden of proof and requires the case to be remanded for a new examination.
Parole chiave
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guente cUt ORDINANZA -A6€5 sul ricorso iscritto al n. fl7R2019 R.G. proposto da: MELONI Vito, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Eugenio ARTUSA, presso il cui studio legale sito in Roma, al viale Angelico, n. 261, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; — controricorrente — avverso la sentenza n. 3263/03/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dell'anno 2011 per omesso o carente versamento dell'IRPEF sul trattamento di fine rapporto percepito da Vito MELONI dall'INPS nell'anno 2011, la CTR laziale con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l'ufficio finanziario aveva correttamente calcolato l'aliquota di tassazione in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente e dalla CTP, il reddito conseguito dal Meloni nell'anno 2007 era stato correttamente determinato dall'ufficio finanziario in complessivi 82.985,00 Euro, ovvero nella somma tra l'importo di 55.433,00 Euro da quello percepito dal MEF e l'importo di 27.552,00 Euro percepito dal Senato della Repubblica.
2. Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replica l'intimata con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c., e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, «per avere [la CTR] erroneamente negato l'adempimento dell'onere della prova da parte del contribuente, laddove sono stati prodotti gli estratti conto relativi all'anno di imposta ed anche le tabelle relative al cml insegnanti per l'anno 2007».
2. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio logico di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «per non avere [la CTR] correttamente sindacato su quanto effettivamente percepito dal sig. Meloni relativamente all'anno di imposta 2007» 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti.
4. Invero, la CTR si è limitata ad esaminare la dichiarazione reddituale del contribuente relativa all'anno 2007 (CUD 2008) e a sommare all'importo ivi indicato quale reddito IRPEF conseguito nell'anno (55.433,00 Euro), quello (di 27.552,00 Euro) che il contribuente aveva percepito nello stesso periodo d'imposta dal Senato della Repubblica presso il quale era stato distaccato. Non ha però esaminato, come deve necessariamente desumersi dal fatto che della stessa non si fa menzione alcuna nella motivazione della sentenza impugnata, la documentazione pure prodotta dal contribuente, tra cui l'estratto conto bancario del primo trimestre del 2007 e la tabella delle posizioni stipendiali dei dipendenti del comparto scuola, per accertare se da quello indicato nella dichiarazione dei redditi (55.433,00 Euro) poteva essere il reddito complessivo conseguito dal contribuente nell'anno 2007, comprensivo sia della quota stipendiale spettantegli all'epoca quale insegnante di scuola di secondo grado con anzianità superiore ai 35 anni (che dalla predetta tabella risultava ammontare a 27.881,00 Euro), sia l'indennità corrispostagli dal Senato della Repubblica, tenuto conto peraltro che il contribuente ha affermato che entrambe le predette entrate venivano corrisposte dal conto economico del MEF.
Peraltro, come correttamente osservato dal ricorrente, la CTR ben avrebbe potuto avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e richiedere agli uffici competenti le informazioni necessarie per chiarire definitivamente quale fossero gli importi percepiti dal Meloni per le due diverse attività espletate nell'anno in considerazione. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla competente CTR per nuova disamina della vicenda processuale e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de