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Ordinanza — n. 38550/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on sanctions due to failure to explicitly restate unaddressed issues in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38550/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission's decision regarding customs sanctions. The tax commission rejected the taxpayer's appeal because it failed to explicitly restate the specific issues concerning the imposed sanctions in its second-instance judgment, focusing instead on the underlying valuation declaration. The court ruled that under Italian tax procedure law, parties must clearly and unambiguously restate any unaddressed claims or exceptions in the appeal, otherwise they are deemed waived.

Regesto Legislator

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Art. 56 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: In tax proceedings, the appeal must explicitly and unambiguously restate any issues not addressed by the first-instance judgment, under penalty of final waiver.

Parole chiave

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tax appeal procedure customs sanctions reiteration of issues waiver of claims second instance judgment tax court cassation procedural requirement amministrazione delle dogane

Disposizioni normative citate

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Art. 56 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, l'art. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
546, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2017, n. 30444
Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2017, n. 30444; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2018, n. 14534
30444; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2018, n. 14534; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2019, n. 28682
14534; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2019, n. 28682; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, nn. 26769, 26770 e 26772
28682; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, nn. 26769, 26770 e 26772; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 15393
26769, 26770 e 26772; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 15393; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, nn. 20997 e 20998
15393; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, nn. 20997 e 20998; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, nn. 21437 e 21438
20997 e 20998; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, nn. 21437 e 21438).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13094/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Dogane, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "GIOCHI PREZIOSI S.p.A.", con sede in Milano, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Benedetto Santacroce, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente L. procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 30 dicembre 2019 n. 5440/09/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 30 dicembre 2019 n. 5440/09/2019, la quale, in controversia su impugnazione di atto di irrogazione di sanzioni per violazioni relative ai diritti doganali, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "GIOCHI PREZIOSI S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 15 dicembre 2017 n. 7072/35/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'appello non avesse attinto il thema decidendum delle sanzioni irrogate, ma si fosse concentrato sulla motivazione del prodromico avviso di accertamento. La "GIOCHI PREZIOSI S.p.A." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 53, 54 e 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'appello non avesse investito l'atto di irrogazione delle sanzioni per le violazioni relative ai diritti doganali. RITENUTO CHE:1. Il motivo è fondato. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, l'art. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2017, n. 30444; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2018, n. 14534; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2019, n. 28682; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, nn. 26769, 26770 e 26772; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 15393; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, nn. 20997 e 20998; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, nn. 21437 e 21438). 1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendo che l'amministrazione finanziaria non avesse articolato alcun motivo di appello sulle sanzioni irrogate, ma si fosse limitata a censurare la decisione di prime cure sul tema della dichiarazione di valore in dogana e delle royalties e a dedurre sulle sanzioni irrogate soltanto con la memoria difensiva.

Là dove, considerando che il ricorso originario della contribuente sulle sanzioni irrogate era stato accolto per carenza di motivazione del prodromico avviso di accertamento, l'appello aveva attinto l'atto presupposto soltanto per l'incidenza riflessa sull'atto conseguenziale, del quale esso costituiva l'antecedente funzionale.

2. Pertanto, alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto i