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Ordinanza — n. 38518/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove decisive facts and improper challenge to expert report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38518/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Ponticelli inadmissible, dismissing his claims regarding the lower court's handling of evidence and expert opinions. The appellant argued that witness testimony was unreliable and that the expert report lacked probative value, while the respondent contended the technical report was sufficient to quantify damages. The court rejected these arguments, ruling that the lower court properly relied on the expert report and that the appellant failed to demonstrate why the expert's findings were decisive or why the court omitted necessary fact-finding procedures.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348, comma 4 e 5 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to clarify the purpose of a requested expert examination or if the lower court's decision is based on a technical report provided by the defense, as the necessity of an official expert examination is a discretionary matter for the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal expert report admissibility omitted fact examination witness credibility technical report probative value risarcimento del danno risarcimento per errore giudiziario restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 348, comma quarto e quinto, c.p.c.
La censura, per come formulata, è già in astratto preclusa ai sensi dell'art. 348, comma quarto e quinto, c.p.c., avendo la Corte d'appello risolto le questioni in fatti in modo conforme alla pronuncia di primo grado e - comunque - l'art.
Art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.
Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art.
Art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26550/2011
Cass. 2574/1992
26550/2011; Cass. 2574/1992; Cass.12411/2001).
Cass. 12411/2001
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18858/2020R.G., proposto da PONTICELLI GAETANO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Recano, con domicilio in Napoli, alla Via Giovenale n. 25. -RICORRENTE- contro D'ALESSIO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Striano, con domicilio in Napoli, alla Via Colasanto n. 3. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5281/2019, pubblicata il 4.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

Con sentenza n. 5281/2019, la Corte d'appello di Napoli - su impugnazione di Gaetano Ponticelli - ha confermato la pronuncia del tribunale partenopeo, che aveva respinto la richiesta dell'appellante volta ad ottenere il pagamento di C 6810,00 a titolo di corrispettivo dei lavori commissionatigli dal D'Alessio, ed aveva invece accolto la domanda riconvenzionale del committente, condannando l'attore al risarcimento dei danni per vizi delle opere, liquidati in C 3500,00, oltre accessori. Secondo il giudice distrettuale, la prova per testi, acquisita in primo grado su istanza del Ponticelli, non era sufficiente a dimostrare che l'attore avesse eseguito tutte le opere indicate in citazione: unico dato di fatto su sui basare la decisione erano le ammissioni del convenuto, che aveva riconosciuto che l'appaltatore aveva eseguito la posa in opera dei pavimenti della cucina e del terrazzo e il pozzetto di raccolta delle acque, lavori per i quali era stato già versato il corrispettivo.

La pronuncia ha, in particolare, evidenziato che la testimonianza di Ponticelli Vincenzo, figlio del ricorrente, era imprecisa e che neppure le dichiarazioni di Camillo Cardone avevano utili per individuare i lavori commissionati. La consulenza tecnica di parte, confortata dalle dichiarazioni del teste escusso in giudizio, dimostrava - invece - la sussistenza dei difetti denunciati, non essendovi prova che le infiltrazioni fossero imputabili alla condotta dello stesso committente. La cassazione della sentenza è chiesta da Gaetano Ponticelli con ricorso in 4 motivi, cui resiste con controricorso Antonio D'Alessio.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che la sentenza, in modo palesemente illogico, abbia dichiarato l'inattendibilità dei testi di parte attrice, ritenendo credibili quelli di parte convenuta benché intervenuti sui luoghi di causa solo a distanza di tempo dall'effettuazione dei lavori, utilizzando la consulenza tecnica di parte che costituiva una mera allegazione difensiva priva di rilievo probatorio. Il motivo è inammissibile.L'attendibilità ed utilità delle prove per testi sono oggetto di un apprezzamento che compete al giudice di merito e che appare logicamente motivato: la Corte distrettuale ha ritenute ininfluenti - per genericità - le dichiarazioni di Vincenzo Ponticelli e l'assoluta inutilità di quelle di Camillo Cardone, sostenendo di poter ritener provate- in assenza di altri elementi - solo le opere la cui effettuazione era stata ammessa dal convenuto.

Riguardo alla riconvenzionale, accertata la sussistenza dei danni, ha ritenuto indimostrato che i difetti delle opere fossero imputabili alla condotta del committente. Non sussiste - in definitiva- alcuna palese illogicità suscettibile di integrare il lamentato vizio di motivazione, che resta tuttora censurabile solo in caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U. n. 8053/14).

Nulla impediva - infine - di utilizzare la relazione tecnica di parte per accertare e quantificare i danni, sebbene redatta ad un anno della conclusione dei lavori: la ritenuta utilità delle c.t.p. è motivatamente giustificata sulla scorta dei fatti emersi dall'escussione dei testi (cfr. sentenza, pag.

4) e alla luce delle tesi difensive dell'appaltatore, che non ne aveva specificamente censurato il contenuto (cfr. sentenza, pag. 9).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 115, commi primo e secondo c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il giudice distrettuale utilizzato documenti prodotti dal c.t.p., applicando, per la quantificazione dei danni, i prezzi correnti di mercato, ossia nozioni che non potevano considerarsi di comune esperienza, né costituire un fatto notorio, avendo ad oggetto questioni di carattere tecnico. Il motivo è inammissibile.La quantificazione dei danni è stata effettuata in primo grado e sulla base della c.t.p. e dei documenti allegati dal tecnico di parte, attestanti anche i prezzi correnti di mercato, senza affatto assegnare a tali dati tecnici il carattere del notorio.

Inoltre, nessuna censura risulta sollevata - in proposito - con i motivi di gravame: la correttezza della liquidazione del danno non appare questione specificamente esaminata in appello, tantomeno sotto i profili oggetto delle questioni sollevate in ricorso. La Corte distrettuale si è limitata a rilevare che - come stabilito dal primo giudice - l'appaltatore non aveva neppure contestato, con la dovuta analiticità, gli accertamenti svolti dal tecnico officiato dal committente, senza confermare o pronunciarsi in modo più analitico sulla congruità e legittimità della quantificazione dei danni in base ai prezzi correnti di mercato.

4. Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 115, comma primo, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che la relazione di parte non era elemento utilizzabile ai fini della decisione, essendo stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Il motivo è inammissibile. Il giudice distrettuale - con motivato e prudente apprezzamento delle risultanze di causa e delle stesse tesi difensive del ricorrente- ha ritenuto che le informazioni contenute nella relazione consentissero di accertare e quantificare i danni, alla luce della genericità delle contestazioni dell'appaltatore, dell'assenza di prova che i vizi delle opere fossero imputabili al committente e delle dichiarazioni confermative del teste Luigi Pisacane (già valorizzate in primo grado).

La pronuncia appare - dunque - conforme al costante insegnamento di questa Corte, secondo cui il giudice di merito può fondare la propria decisione su una consulenza tecnica stragiudiziale, purché dia conto in motivazione delle ragioni della decisione, senza che il suo utilizzo sia precluso dalla contestazione ad opera della controparte, restando la relazione un elemento liberamente valutabile (Cass. 26550/2011; Cass. 2574/1992; Cass.12411/2001).

5. Il quarto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., addebitando alla Corte distrettuale di non aver preso in esame la richiesta di espletamento di una c.t.u. formulata dal ricorrente. Il motivo è per più aspetti inammissibile. La censura, per come formulata, è già in astratto preclusa ai sensi dell'art. 348, comma quarto e quinto, c.p.c., avendo la Corte d'appello risolto le questioni in fatti in modo conforme alla pronuncia di primo grado e - comunque - l'art. 360, n. 5 c.p.c. non è invocabile per denunciare l'omessa considerazione di istanze, richieste o argomentazioni difensive, avendo invece attinenza a fatti oggettivi, aventi carattere decisivo.

Sotto tale profilo, il ricorso neppure chiarisce a qual fine fosse stata formulata la relativa istanza, quale accertamento fosse chiamato a svolgere il tecnico, quali fatti fosse possibile accertare solo con l'ausilio del tecnico, non potendosi in tal modo sopperire al fallimento della prova assunta su richiesta dell'appaltatore (cfr. sentenza, pag. 7), fermo peraltro che - di norma - il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio è riservato alle valutazioni discrezionali del giudice del merito, incensurabile nel giudizio di legittimità.

Il ricorso è quindi inammissibile, con regolazione delle spese processuali in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ad € 200,00 per esborsi, ed € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario elle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 13.10.2021.

11. PRESIDENT