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Ordinanza — n. 38517/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on co-ownership dispute citing insufficient evidence and lack of legal basis for exclusive title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38517/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the Egizii brothers' claim for exclusive ownership of two garden plots. The appellants argued that the appellate court failed to properly evaluate testimonial evidence proving their exclusive possession and incorrectly applied civil code provisions regarding co-ownership. The court ruled that the factual findings were supported by documentary and testimonial evidence and that the legal characterization of the facts was correct, rendering the procedural complaints without merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 1158 c.c.: The Supreme Court rejects appeals alleging insufficient or contradictory reasoning when the lower court has duly examined all evidence and correctly applied the law to the established facts.

Parole chiave

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co-ownership dispute exclusive possession inadmissible appeal insufficient evidence civil code provisions possesso comune diritto esclusivo nella comproprietà possessore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
, in relazione all'art. 360, n.
Art. 1158 c.c.
12-10-2021 -2- - avverso la statui Rione d'appello ricorrono gli appellati, sulla base di due motivi, nessuno degli intimati ha svolto difese; ritenuto che i ricorrenti, con le due censure, ,fra loro osmotiche, denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia jò ndata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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S. U., n. 8033, 7/4/2014
S. U. n. 8034, 7/4/2014
Se. 6, n. 21237, 8/10/2014
629833; Se. 6, n. 21237, 8/10/2014, Rv.
S. U. n. 7133, 21/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14404-2021 proposto da: EGIZII FLAVIO, EGIZII LUCIANO, EGIZII TOMMASO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIANA DI PIERDOMENICO; - ricorrenti - contro TOMMASO DE INGENIIS, PAOLINA SANELLI, MARIA SANELLI, ASSUNTINA SANELLI, ALBERTO DE INGENIIS, ROSA MARIA SANELLI, GIOVANNI SANELLI, VIOLANTE CICCOTELLI, GIUSEPPE SANELLI, GIUSEPPE SANELLI, ANTONIO EGIZII, CARMELA RICCI, ANTONIO DE INGENIIS, ANTONIETTA DE INGENIIS, ANTONIE1 1A DE INGENIIS, CARMELA DE INGENIIS, CELESTE DE INGENIIS, DONATO DE INGENIIS, LORELLADE INGENIIS, CONCETTA DE INGENIIS, GIUSEPPE DE INGENIIS, LIBERATO DE INGENIIS, EMINIA ASSUNTA DE INGENIIS, GINA DE INGENIIS, GRAZIELLA DE INGENIIS, NICOLA DE INGENIIS, TOMMASO DE INGENIIS, DONATO DE INGENIIS, LARIO DE INGENIIS, LUCIA DE INGENIIS, MARIA DE INGENIIS, NICOLA DFR INGENIIS, CAROLINA DE INGENIIS, MARIA DE INGENIIS, GIOVANNI DE NOVELLIS, GISELLA DE NOVELLIS, MARIANTONIA DE NOVELLIS, NICOLA DE NOVELLIS, SILVINO DE NOVELLIS, ANTONIETTA DI PASQUALE, FILOMENA SIGISMONDI, ROSA MARIA SANELLI; - intimati - avverso la sentenza n. 1584/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: «ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di L'Aquila, rigettata l'impugnazione proposta da Flavio, Tommaso e Luciano Egizii, confermò la sentenza di primo grado, che aveva disatteso la domanda degli appellanti, i quali avevano chiesto di essere dichiarati proprietari esclusivi di due particelle di una corte, della quale erano comproprietari con i numerosi convenuti;

Ric. 2021 n. 14404 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- - avverso la statui Rione d'appello ricorrono gli appellati, sulla base di due motivi, nessuno degli intimati ha svolto difese; ritenuto che i ricorrenti, con le due censure, ,fra loro osmotiche, denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 cod. tiV. , in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché "insufficiente e contraddittoria motivazione" per omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. dv., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., deducono: - la sentenza d'appello aveva escluso il dominio esclusivo dei ricorrenti, protratto per oltre un ventennio, sulle due particelle della corte comune, discostandosi, dal ptincipio enunciato in sede di legittimità che pur aveva evocato, stante che, al contrario di quanto a ermato dal Giudice d'appello, dalle emergenze di causa era dato trarre la sussistenza del possesso "ad excludendum" degli appellanti; - non erano state tratte corrette conseguenze dalla prova testimoniale, la quale aveva dimostrato l'uso esclusivo delle due aree per il deposito di materiali edili, il temporaneo Jpostamento di essi, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori interessanti fabbricato, dietro eipressa autorizzazione di essi ricorrenti, concessa all'impresa incaricata dei lavori e non già in favore della comproprietaria Assunta Sanelli (e di ciò non si era fatta menzione nella sentenza); la prova per testi era stata erroneamente interpretata e, in definitiva '27 giudice, nel valutare la prova libera, non ha utilizzato un metodo razionale, impiegando massime di eiperienza condivise e ragionevoli "; considerato che le critiche sopra sunteggiate risultano manifestamente infondate per una convergente pluralità di autonome ragioni:

a) va premesso che la sentenza impigliata, richiamati i principi di diritto enunciati nel corso degli anni da questa Corte, esclude che con il semplice fatto del possesso gli appellati avessero dimostrato di aver esteso la loro signoria da "uti condominus" a "uti dominus"; la mera astensione dal godimento degli altri comproprietari non era Ric. 2021 n. 14404 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- utilmente evocabile dagli attori, così come non lo era il compimento di atti di gestione, tollerati dai contitolari;

b) la Corte aquilana dimostra piena consapevolezza dei principi che reggono la materia, avendo questa Corte più volte spiegato che il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da eviderqiare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (ex multis, Sez. 2, n. 12260, 20/ 8/ 2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/ 4/ 2006, Rv. 592523; Se. 2, n. 19478, 20/ 9/ 2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 2717 / 2009, Rv. 609159; Sez. 6 n. 24781, 19/1012017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/ 512018,Rv. 648439);

c) il ricorso invoca un improprio accertamento di merito da parte di questa Corte sulla base, peraltro, di una congetturata situazione di fatto non conoscibile in questa sede (difetto di specificità per mancanza di autosufficienza) e neppure sufficientemente esplicitata;

d) nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, l'insieme delle doglianze investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di fàlsa applicazione degli arti. 115 e 116 cod. proc civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Er., da ultimo, Se .z 6, n. 27000, 27112 / 2016, Rv. 642299);

e) si è in presen.za di "doppia conforme" e, pertanto, "ratione temporis", trovando applicazione l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. Ci V., deve Ric. 2021 n. 14404 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -4- indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Se. 2, n. 3328, 1010312014, Rv. 630339; con", ex multis, Cass. nn. 1900112016, 2671412016), evenienza che nel caso in esame non ricorre a atto;

O peraltro i ricorrenti propongono censura della motivazione, in ipregio al contenuto dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., siccome novellato nel 2012, il quale consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione) S. U., n. 8033, 7 /4/ 2014, R1l. 629830;

S. U. n. 8034, 71412014, R1). 629833; Se. 6, n. 21237, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, avendo la Corte locale vagliato insindacabilmente le risultanze probatorie (ctu, foto prodotte e deposizioni testimoniali) e tenuto conto, sia pure non nel senso ampicato dai ricorrenti, dello .postamento dei materiali in occasione di taluni lavori di ristrutturazione di un immobile;

g) infine, è utile osservare che la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auJpicato dal ricorrente,. considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S. U. (seni. n. 7133, 211312017, Rv. 643349), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia jò ndata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. Ric. 2021 n. 14404 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -5- 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la ju- nione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dal! e3primere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida deliba.zione dei ricorsi "inconsistenti"»; considerato che non occorre far luogo a statuizione sulle spese essendo rimaste le controparti intimate; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consi lio del 12 ottobre 2021. DEPOSITATO IN