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Ordinanza — n. 38515/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on evidence evaluation by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38515/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific reasons regarding the evidence evaluation in the appellate decision. The appellant argued that the lower court ignored testimony without explanation, but the court held that general allegations of apparent motivation are insufficient without pinpointing the specific facts or evidence misinterpreted. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for admissibility under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.: A declaration of inadmissibility is required when an appeal alleges apparent motivation regarding evidence, as the Supreme Court cannot substitute its own assessment of facts without specific grounds identifying the contested evidence or reasoning.

Parole chiave

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apparent motivation evidence evaluation inadmissibility appellate reasoning civil procedure law specific grounds factual findings diritto di accesso nei diritti reali

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, n.
Art. 348-bis c.p.c.
dm, sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 606 c.p.p.
art. 132 cod. proc. civ
art. 2697 cod. civ
dm; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art.
art. 348-bis cod. proc. civ
dm, sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4403/2006
Cass. n. 17913/2010
Cass. n. 19985/2017
Cass. n. 25373/2020
Cass. n. 7133/2017
Sez. 2, n. 21187/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32254-2020 proposto da: IMMOBILIARE SURDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO RABIOLO; - ricorrente - contro FERRANTE GIUSEPPINA, LONGO GENNARO; - intimati - avverso la sentenza n. 190/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSE1 1A, depositata il 12/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal Relatore in seno alla proposta e che la ricorrente ha depositato memoria tardiva: «ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Immobiliare Surdi convenne in giudizio Giuseppa Ferrante e Gennaro Longo perché il giudice dichiarasse che l'attrice, proprietaria di taluni fabbricati siti in Gela tra le vie Vella, Giacomo Navarra Bresmes e Ventura, era comproprietaria delle scale conducenti ai piani superiori con accesso dall'ingresso di via Ventura; - i convenuti, oppostisi alla domanda, chiesero, in via riconvenzionale, di essere dichiarati proprietari esclusivi per usucapione dell'accesso da via Ventura,. - il Tribunale, ritenuta raggiunta la prova che l'attrice fosse comproprietaria dell'accesso da via Ventura e che sulla scorta del vaglio delle deposizioni testimoniali non era rimasto dimostrato che i convenuti avessero posseduto 'ti dominus", accolse la domanda principale e rigettò quella nconvenzionale; - la Corte d'appello di Caltanissetta„ in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda ri convenzionale di Giuseppa Ferrante e Gennaro Longo; ritenuto che la Immobiliare Surdi ricorre avverso la decisione d'appello sulla base di due motivi e che la controparte è rimasta intimata; ritenuto che con i due motivi, tra loro correlati, la ricorrente proipetta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. dm; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., muovendo, in sintesi, le seguenti critiche: - la Corte d'appello era andata di contrario avviso riipetto al Tribunale sera, tuttavia, in alcun modo spiegare le ragioni per le quali avesse reputato maggiormente convincente l'apporto testimoniale in favore della controparte, privilegiando, in particolare, la deposkione di tale Zuppardo;

Ric. 2020 n. 32254 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- - poiché non era stato eipresso il ragionamento posto a base della decisione si era in presenza di vera e propria apparenza motivazionale, ipecie tenuto conto del fatto che gli stessi appellanti avevano sentito il bisogno, evidentemente al fine di contrastare il risultato testimoniale, di sollecitare una ctu; - in contrasto con la regola probatoria la decisione aveva preso per buono l'asserto, secondo il quale dal 1958 l'inglobamento del pianerottolo nell'attuale appartamento degli appellanti aveva reso impossibile l'accesso ai piani superiori da parte di terzi, i quali, al fine di ciò, -avrebbero prima dovuto transitare nell'interno della proprietà appellante"; - erroneamente la sentenza impugnata aveva tratto argomento di prova dall'epilogo di un precedente giudizio possessorio tra le parti e nel quale l'odierna ricorrente non era stata in grado di provare il proprio possesso, poiché ciò non implicava che con ciò jos sse stato dimostrato il possesso ad "excludendum" della controparte; considerato che il complesso censuratorio non supera il vaglio d'ammissibilità per una pluralità di ragioni:

a) la Corte territoriale ritiene che gli intimati abbiano dimostrato il loro possesso excludendum" valorizzando la deposizione di Maria Zuppardo e le deposizioni acquisite nel processo possessorio risultava che ancora fino alla data del 2005 la Surdi non era stata in grado di dimostrare alcuna relazione di fatto con la "res" di cui si discute, pur avendo acquistato lo stabile nel 1993 e, per contro, la controparte, inglobando il pianerottolo nell'appartamento di loro proprietà avevano dimostrato, per il tempo previsto dalla legge, di possedere "uti dominus" e non "uti condominus" il bene rivendicato dall'appellata;

b) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente,. apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non Ric. 2020 n. 32254 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23 / / 2019, Rv. 634143; ma già 5.

U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua rifiribilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo aprimi, che prescinda dall'effettivo e Jpecifico sindacato sul fatto; - siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. di:Tosta dall'art. 34 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denundabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto faipetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffidenza" della motivazione (5.

U., n. 8033, 7 / 4/ 2014, Rv. 629830;

5. U. n. 8034, 7 / 4/ 2014, Rp. 629833; 5ev. 6-2, ord., n. 21237, 8/1012014, Rv. 632914); c) è evidente che, nonostante gli Orzi dialettici della ricorrente, non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l'argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa;

d) quel che, in sostanza la ricorrente contesta è il risultato del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile, ivi incluso l'apprezzamento delle deposizioni, avendo Ric. 2020 n. 32254 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -4- questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultane probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i /à tti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 2, n. 21187, 8 / 8/ 2019, Rv. 635229);

e) né la denuncia di motiva ione apparente sulla valutazione di risultanze probatorie solleva dall'onere di indicare ipecificamente le circostanze oggetto della prova trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la 5. C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (giuriiprudenza costante, cft ex multis, Cass. nn. 4403 / 2006,17913 / 2010,19985 / 2017);

J) infine, è utile osservare che la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auipicato dal ricorrente (da ultimo, 5. U. n. 25373,1211112020,Rv. 639439); considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle 5.

LI. (sent. n. 7133, 21 / 312017, Rv. 643349), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con rifèrimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una Ric. 2020 n. 32254 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -5- declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. dm, sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art.606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposkione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dalli eiprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida deliba.zione dei ricorsi "inconsistenti"»; considerato che non vi è luogo a regolamento delle spese non avendo la controparte svolto difese; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 20