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Ordinanza — n. 38511/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late because appeal against prior order triggered the short-term deadline for filing. The court ruled the appeal inadmissible due to procedural tardiness. The appeal was filed months after the deadline expired. The court dismissed the appeal as inadmissible due to procedural tardiness. The appeal was filed months after the deadline expired. The court dismissed the appeal as inadmissible due to procedural tardiness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38511/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late. The appellant had already lodged an appeal against the contested order in March 2020, which legally triggered the short-term deadline for filing a cassation appeal. Consequently, the November 2020 filing was untimely, and the court dismissed the request for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The short-term deadline for filing a cassation appeal begins to run from the notification of the first appeal against the same decision, as such notification demonstrates full knowledge of the contested ruling.

Parole chiave

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procedural tardiness short-term deadline cassation appeal notification of appeal inadmissible appeal opposizione tardiva anticipo spese tardivo ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2, c.p.c.
40 del 2020, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere al più tardi notificato, a norma dell'art. 325, comma 2°, c.c., entro il 6/7/2020.
Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
Art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17309 del 2017
Cass. n. 26427 del 2020
Cass. n. 26427 del 2020).
Cass. n. 2990 del 2019
Cass. n. 2478 del 2016
2990 del 2019; conf., Cass. n. 2478 del 2016).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso 29145-2020 proposto da: EUROFORTUNA IMMOBILIARE S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIACOMO AMBROSINO per procura in calce al reicorso; - ricorrente - _ contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FL UMERI SOC. COOP., rappresentata e difesa dall'Avvocato FABIO DE DONATO per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DI AVELLINO depositata il 2/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità, perché tardiva, dell'opposizione proposta dalla Eurofortuna Immobiliare s.r.l. avverso il decreto di liquidazione del compenso dalla stessa maturato per l'attività professionale svolta quale custode giudiziario in un processo di esecuzione. La Eurofortuna Immobiliare s.r.I., con ricorso notificato il 5/11/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell'ordinanza, dichiaratamente comunicata il 5/2/2020. La Banca di Credito Cooperativo di Plumeri soc. coop. ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito la tardività del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte ritiene che il ricorso per cassazione è tardivo.

2. In effetti, come emerge dagli prodotti dalla controricorrente, la società ricorrente, con atto notificato in data 4/3/2020, aveva già proposto appello avverso l'ordinanza che, in seguito, con ricorso notificato il 5/11/2020, ha impugnato per cassazione.

3. Ed è, invece, noto che la notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art.325 c.p.c., salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge (Cass. n. 17309 del 2017;

Cass. n. 26427 del 2020). Il termine cd. breve di impugnazione decorre, pertanto, oltre che dalla notificazione del provvedimento da impugnare, anche da quella del primo gravame contro lo stesso - pur se proposto in maniera irrituale - perché il compimento di tale atto dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata (Cass. n. 2990 del 2019; conf., Cass. n. 2478 del 2016). Ric. 2020 n. 29145 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 4. Nel caso in esame, tenuto conto della sospensione del decorso del termine tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, disposta dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del di. n. 23 del 2020, conv. in I. n. 40 del 2020, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere al più tardi notificato, a norma dell'art. 325, comma 2°, c.c., entro il 6/7/2020.

5. Il ricorso per cassazione, notificato il 5/11/2020, è, dunque, inammissibile.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 13 ottobre 2021. Ric 2020 n. 29145 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 Luigi Gioie ni LombarLd DEPOSITATO IN I C