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Ordinanza — n. 38509/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows lawyer's fee claim for trial phase in civil litigation against Ministry of Justice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38509/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by three clients against the Ministry of Justice regarding the liquidation of legal fees. The lower court had denied compensation for the trial and hearing phases, arguing the fees were already covered by other judgments. The Court ruled that the principle of continuity requires examining all judicial acts during the trial phase, including the initial opposition decree, to ensure fees meet minimum tariff standards. Consequently, the Court ordered the Ministry to pay the agreed trial fees plus litigation costs to the lawyers.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; D.M. n. 55/2014: The principle of continuity in legal fee liquidation requires examining all judicial acts during the trial phase, including preliminary decrees, to ensure the awarded fee meets the mandatory minimum tariff.

Parole chiave

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legal fee liquidation trial phase compensation minimum tariff standard continuity principle civil litigation costs Ministry of Justice Cassation appeal spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
D.M. n. 55/2014
D.M. n. 37/2018
Art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014
La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui "In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
artt. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso 8728-2021 proposto da: SANTOLAMAZZA MARINA, PITACCO ROMANO e GALELLA MARIA GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/10/2020; 85'15 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in veste di giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28732/2019, liquidava all'odierna ricorrente le spese del giudizio di legittimità, di quello presupposto, di merito, e di quello di rinvio, senza riconoscere, per il grado di merito e per quello di rinvio, il compenso previsto per la fase istruttoria e di trattazione. Ricorrono per la cassazione della predetta decisione gli odierni ricorrenti, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380 -BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Perugia, giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 28732/2019, con la quale era stato cassato il precedente provvedimento emesso dal predetto ufficio di merito in relazione al governo delle spese di lite, ha liquidato le spese del primo giudizio di merito, di quello di cassazione e di quello di rinvio, negando per i due gradi di merito -per quanto ancora qui rileva- il riconoscimento del compenso previsto per la fase di trattazione.Ricorrono per la cassazione di detta decisione Pitacco Romano, Ga/ella Maria Giuseppa e Santolamazza Marina con unico motivo, con il quale contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché dei D.

M. n. 55/2014 e n. 37/2018, perché omettendo di Ric. 2021 n. 08728 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- riconoscere il compenso per la fase di trattazione il giudice di merito avrebbe, di fatto, ridotto il compenso al di sotto del minimo tariffario inderogabile. La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui "In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D. M. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto" (Cass.

Sez. 6-3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020, Rv. 659152). Il principio, affermato per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è certamente estensibile anche al giudizio di opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001, posta l'analoga struttura che i due procedimenti presentano. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con riconoscimento agli odierni ricorrenti del compenso previsto per la fase istruttoria, pari ad C 283,50 per ciascuno dei due giudizi di merito, e dunque per un totale di C 567,00.

Con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari nel giudizio di merito". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso va quindi accolto. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento in favore del ricorrente del compenso di C 283,50 per la fase istruttoria e di trattazione relativa al giudizio di merito e di C Ric. 2021 n. 08728 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- 283,50 per l'analoga fase relativa al giudizio di rinvio.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Tanto il maggior compenso liquidato per il giudizio di merito e per quello di rinvio che le spese del presente giudizio di legittimità, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, vanno distratte in favore degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni, dichiaratisi antistatari tanto nei giudizi presupposti, che nel presente. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della complessiva somma di C 567,00 oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 400, di cui C 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone che tutte le predette somme siano distratte in favore degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 o