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Ordinanza — n. 38508/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming court fee calculation error based on incorrect case value assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38508/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal awarded an indemnity for unreasonable delay and calculated associated litigation costs based on the total value of the case, including the indemnity amount. The appellants argued this placed their case in a higher fee bracket than the correct one, claiming the court erred in its valuation. The Supreme Court rejected this claim, ruling that the lower fee bracket applied because the appellants did not demonstrate any loss relative to that specific bracket.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 2233 c.c.: The court must calculate litigation costs based on the value of the controversy as determined by the judgment; if the value includes an indemnity for delay, the fee bracket corresponding to that total value applies, and a claim for a lower bracket is inadmissible if no specific loss is proven.

Parole chiave

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litigation costs calculation court fee brackets unreasonable delay indemnity case value assessment inadmissible appeal Italian Civil Procedure Code fee bracket determination calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
Art. 5 Legge n. 89 del 2001
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in sede di riassunzione del giudizio di opposizione previsto dall'art. 5 della Legge n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
artt. 91 c.p
12-10-2021 -2- Mirella, Di Stefano Maria e Sanna Bianca Maria affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché dei DD.MM .
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5900-2021 proposto da: SANNA BIANCA MARIA, DI STEFANO MARIA e FRATARCANGELI MIRELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in sede di riassunzione del giudizio di opposizione previsto dall'art. 5 della Legge n. 89 del 2001, a seguito della dichiarazione di incompetenza della Corte di Appello di Roma, accoglieva l'istanza di equo indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio presupposto, liquidando agli odierni ricorrenti la somma di € 1.000 oltre alle spese del giudizio di merito. Ricorrono per la cassazione della predetta decisione Fratarcangeli Mirella, Di Stefano Maria e Sanna Bianca Maria, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia, in sede di riassunzione del giudizio di opposizione ex art. 5 della Legge n. 89 del 2001, a seguito della dichiarazione di incompetenza della Corte di Appello di Roma, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti (Fratarcangeli Mirella, Di Stefano Maria e Sanna Bianca Maria) della somma di C 1.000, oltre alle spese del giudizio di merito, liquidate in C 630 oltre accessori.

Ricorrono per la cassazione di detta decisione Fratarcangeli Ric. 2021 n. 05900 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- Mirella, Di Stefano Maria e Sanna Bianca Maria affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché dei DD.MM . n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato un compenso inferiore al minimo tariffario stabilito per le cause di valore compreso tra C 1.100,01 ed C 5.200,00; scaglione, quest'ultimo, ritenuto applicabile dalle ricorrenti, per effetto dell'aggiunta al capitale liquidato in favore di ciascuna di esse (C 1.000) degli interessi maturati dal 31.7.2009 al 1.12.2017.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha liquidato le spese del giudizio di merito tenuto conto del valore della controversia, parametrato all'indennizzo per irragionevole durata del processo riconosciuto alle odierne ricorrenti. Lo scaglione da considerare, dunque, non era quello indicato nel motivo in esame, bensì quello inferiore, previsto per le cause di valore compreso sino ad C 1.100,00. Rispetto a detto ultimo scaglione le ricorrenti non lamentano alcuna lesione, con conseguente carenza di specificità della doglianza proposta".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore Ric. 2021 n. 05900 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -3- della parte controricorrEite delic,f spese de: 9resente giudizio legittimità, che liquida in C 1200, atre rlrnoorso delle spese penotate a debito. Al sensi de,i'art, 13 wrnma 1-c,f.uater dei d.P.R. n. 115 del 2002. dà atto nella sussstanza del pre. ,Ji..pposti processuall per- ii versamento, da parte cel -icer.rente, ci Un Llteriore importo a titolo di contributo uni'llcato pari a quei(..) rirelsto per ii ricorse ; a norma del comma 1-bis dello stesso art, 13, se dovuto. Così deci