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Ordinanza — n. 38507/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on litigation costs, ruling lower court must award expenses for prior merit trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38507/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the first appeal ground regarding the liquidation of litigation costs for the prior merit trial. The lower court had only awarded expenses for the remand and cassation proceedings while omitting costs from the earlier trial. The Supreme Court ruled that a victorious party in a remand proceeding is entitled to full cost recovery from all prior stages, making the lower court's omission a valid ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; The lower court's failure to rule on litigation expenses incurred in prior merit proceedings, when the appellant ultimately prevails in the remand stage, constitutes an omittible error subject to cassation.

Parole chiave

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litigation costs remand proceedings prior merit trial omission of ruling cassation appeal spese di esecuzione spese di ripristino spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Con il primo di essi, lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di merito.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 91 c.p
Con il primo di essi, lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
artt. 91 c.p
Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché dei DD.MM.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.1407 del 22/01/2020
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015
656866; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5898-2021 proposto da: FILIPPI MARIO e CRISTOFARI ANTONIO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - con troricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in veste di giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7876/2019, liquidava all'odierno ricorrente le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, ma non anche quelle del precedente giudizio di merito. Ricorrono per la cassazione della predetta decisione Filippi Mario e Cristofari Antonio Maurizio, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso e INAMMISSIBILITA' del secondo. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7876/2019, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti di C 671 per il giudizio di rinvio e di C 1.045 per quello di legittimità, nulla disponendo sulle spese del precedente giudizio di merito.

Ricorrono per la cassazione di detta decisione Filippi Mario e Cristo fari Antonio Maurizio affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di merito. La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui "In Ric. 2021 n. 05898 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità" (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n.1407 del 22/01/2020, Rv. 656866; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015, Rv. 636370). Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché dei DD.MM. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato un compenso inferiore al minimo tariffario stabilito per le cause di valore compreso tra C 1.100,01 ed C 5.200,00; scaglione, quest'ultimo, ritenuto applicabile dalle ricorrenti, per effetto dell'aggiunta al capitale liquidato in favore di ciascuna di esse (C 1.041,67) degli interessi maturati dal 7.1.2010 al 6.8.2020.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha liquidato le spese del giudizio di merito tenuto conto del valore della controversia, parametrato all'indennizzo per irragionevole durata del processo riconosciuto agli odierni ricorrenti. Lo scaglione da considerare, dunque, non era quello indicato nel motivo in esame, bensì quello inferiore, previsto per le cause di valore compreso sino ad C 1.100,00. Rispetto a detto ultimo scaglione i ricorrenti non lamentano alcuna lesione, con conseguente carenza di specificità della doglianza proposta".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, precisando che il secondo motivo va dichiarato assorbito, per effetto Ric. 2021 n. 05898 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- dell'accoglimento della prima censura. Del pari assorbito è il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D. M. n. 55 del 2014, nonché il vizio della motivazione, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento dell'aumento previsto per l'assistenza di più parti nella medesima posizione processuale, senza tuttavia fornire alcuna motivazione a sostegno di tale decisione.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 ottobre 2021. D