Cassation court allows appeal against appellate court's improper cost compensation based on non-appearance under Art. 92 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by Magno Maria Cristina against the Perugia Court of Appeal's decision. The appellant argued that the lower court improperly compensated her costs against the Ministry of Justice's non-appearance, violating Article 92 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that such compensation requires specific 'grave and exceptional reasons' explicitly stated in the judgment, not merely the fact of non-appearance, and thus reversed the lower court's ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; In judicial cost matters, compensation without reciprocal success requires 'grave and exceptional reasons' explicitly detailed in the judgment, not merely the non-appearance of the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5683-2021 proposto da: MAGNO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/07/2020; gq05 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in veste di giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8089/2019, liquidava all'odierna ricorrente le spese del giudizio di legittimità e di quello presupposto, di merito, compensando invece quelle dei giudizio di rinvio, valorizzando la mancata costituzione del Ministero. Ricorre per la cassazione della predetta decisione Magno Maria Cristina, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all'udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380 -BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 8089/2019, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della Magno di C 286 a titolo di spese del giudizio di merito e di C 645 a titolo di spese del giudizio di legittimità, compensando quelle del grado di rinvio. Ricorre per la cassazione di detta decisione Magno Maria Cristina affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., perché la compensazione delle spese del giudizio di rinvio sarebbe stata irritualmente disposta dalla corte perugina in base alla mancata costituzione del Ministero, e quindi al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c.
Ric, 2021 n. 05683 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui "In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla I. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 ottobre 2021. DE-POSiTATr,) I