Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay legal costs to opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant initially filed the appeal against the second-instance judgment, they subsequently submitted an act of renunciation without the opposing party's acceptance. Consequently, the court ruled that the appellant must reimburse the legal expenses incurred by the contrari-recurrents, totaling €1,200 plus statutory interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a party withdraws an appeal without the other party's acceptance, the judgment is declared extinct and the withdrawing party is condemned to pay the legal costs.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29623-2020 proposto da: - ( SALERNO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO BARLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GIOIA; - ricorrente - contro DI DIO RANDAZZO GIUSEPPA, in proprio e n.q. di erede del Sig. Patrinicola Angelo, elettivamente domiciliata in ROMA, V. AUGUSTO AUBRY 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CANTARO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO CANTARO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 633/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata 1'11/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; considerato che il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia e che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto; considerato che, non constando accettazione della rinuncia, il rinunciante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al rimborso delle spese legali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021. _Presid nte—\ ombardo) DEPOSITATO IN CAL.7PIA oggi, O IL CANCELLI. wrir :1. 'TO Paola oill , ant