Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38498/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for violating binding precedent and procedural rules on implicit res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38498/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellants' arguments regarding the subsoil's status and the administrator's ratification. The court held that the lower appellate court's decision was already bound by a prior binding precedent establishing the subsoil as common property, making the new arguments legally inconsistent. Consequently, the court ruled that the appeal violated the principle of intangibility of the binding precedent and failed to comply with procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 334, comma 2 c.p.c.; The binding precedent established by the Court of Cassation on the nature of the subsoil as common property binds the lower court, rendering appeals based on contrary legal reasoning inadmissible due to violation of the principle of intangibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
binding precedent implicit res judicata subsoil common property inadmissible appeal intangibility principle proprietà per piani azione con diritto di voto privilegiato azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
ci v., in relazione all'art. 360, n.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 348-bis c.p.c.
Ci V., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
art. 1117 cod. civ
art. 1134 cod. civ
Ci V., per avere la Corte d'appello negato la qualità di parte comune al sottosuolo; con il secondo lamentò la violazione dell'art. 1134 cod. civ., per avere la Corte territoriale negato che fesse rimasta provata l'urgenza dell'intervento; con il terzo la violazione dell'art.
art. 1135 cod. civ
civ., per avere la Corte territoriale negato che fesse rimasta provata l'urgenza dell'intervento; con il terzo la violazione dell'art. 1135 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata reputato comunque valida la successiva ratifica assembleare dell'operato dell'amministratore; Ric.
art. 348-bis cod. proc. civ
Ci V., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 5381/2011, 20981/2015
Cass. Sez. 3, n. 20887/2018
Cass. Sent. n. 7155/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14476-2020 proposto da: c- PRETE SERGIO, PRETE ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTO AURELIO SIMMACO, 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NERI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro PALASCIANO PIETRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO ROMEO; - controricorrente - contro CONDOMINIO VIA G. DE CESARE 4 TARANTO, PICCOLI GIUSEPPE, PIGNATELLI MARIA MADDALENA, GIGANTE ARMANDO, LIUZZI ANTONIO, DI TORTO MAFALDINA; - intimati - avverso la sentenza n. 900/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti, vista, altresì la memoria dei controricorrenti: Tribunale di Taranto, sul presupposto che il sottosuolo dello stabile condominiale di via De Cesare n. 4 costituisse parte comune, rigettò i ricorsi con i quali i condomini Roberto Prete e Sergio Prete avevano impugnato le delibere condominiali del 2214 / 2004 e dell'8/ 712004, con le quali era stato ripartito, come da tabella millesimale, il costo dell'intervento di recupero, diretto a porre fine, con la costruzione di un vespaio, all'umidità da risalita, che interessava gli alloggi posti al piano terreno; - la Corte d'appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto accolse l'impugnazione dei Prete, assumendo che il sottosuolo sul quale insisteva l'edificio non costituisse parte comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., il quale avrebbe fatto riferimento solo al suolo; - il condomino Pietro Palasciano propose ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, con il primo dei quali dedusse violazione e falsa applicazione dell'art. 117 cod.

Ci V., per avere la Corte d'appello negato la qualità di parte comune al sottosuolo; con il secondo lamentò la violazione dell'art. 1134 cod. civ., per avere la Corte territoriale negato che fesse rimasta provata l'urgenza dell'intervento; con il terzo la violazione dell'art. 1135 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata reputato comunque valida la successiva ratifica assembleare dell'operato dell'amministratore; Ric. 2020 n. 14476 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- - la Corte di Cassazione (ord. n. 22720/2018), accolto il primo e il terzo motivo e dichiarato assorbito il secondo, cassò con rinvio la decisione d'appello,. - la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'appello; ritenuto che Roberto e Sergio Prete ricorrono avverso la statuizione di rinvio sulla base di due motivi e che Pietro Palasciano resiste con controricorso; ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti allegando violazione o falsa applicazione degli ara. 1137, 1421 e 2373 cod. ci v., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., invocano un 'pensamento" dell'orientamento di legittimità (i ricorrenti richiamano Cass. nn. 1819212009 e 2864/2008) che ammetteva la ratifica dell'operato dell'amministratore non previamente autorizzato dall'assemblea ad effettuare lavori nell'edificio condominiale, in assenza d'urgenza; ritenuto che con il secondo motivo, in via subordinata, i ricorrenti proipettano violazione o falsa applicazione degli artt. 1137 e 2373 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che alla votazione delle due delibere aveva partecipato l'amministratore, ruolo all'epoca rivestito dal condomino Pietro Palastiano, nonostante che questi si trovasse in una situazione di conflitto d'interesse, trattandosi della ratifica di lavori che erano stati d'utilità diretta per le unità immobiliari del predetto condomino, poste a piano terra, conflitto che ulteriormente tiguardava la posizione di Maddalena Piccoli, della quale il Palastiano era delegato; considerato che entrambe le doglianze non superano lo scrutinio d'ammissibilità per le ragioni che seguono: - il giudizio di rinvio a seguito di cassazione è a perimetro chiuso, venendo demandato al giudice di esso la definizione della causa, restando all'ipotesi che qui rileva dell'annullamento per violazione o falsa applicazione di legge, attenendosi al principio di diritto enunciato, eiplicitamente o implicitamente, dalla Corte di legittimità, restando, inoltre, definitivamente non più censurabili gli ambiti decisoti che trovino soluzione (assorbimento improprio) nella pronuncia di cassazione; conseguendo da ciò che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati Ric. 2020 n. 14476 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -3- esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giuriiprudenziali successivi della corte di legittimità (Se. 2, n. 27343, 29 /10/ 2018,1U. 631022; conf Cass. n. 8223 / 2013); - alla luce di quanto sopra la prima doglianza, con la quale i ricorrenti sollecitano un "ripensamento" da parte di questa Corte del principio di diritto enunciato nella decisione di cassazione risulta palesemente inammissibile; - a ben vedere anche il secondo motivo merita la medesima sorte:

a) la Corte del rinvio ha correttamente affermato che il dedotto conflitto d'interesse (che, a dire dei ricorrenti andava individuato nel fatto che uno dei condomini 'favorito" dai lavori di risanamento, aveva votato, qual condomino, le delibere) era rimasto travolto dalla decisione di questa Corte, che aveva affermato la natura di parte comune del sottosuolo;

b) perciò stesso, infatti, motiva la Corte di Lecce, doveva escludersi in radice situazione di conflitto d'interesse; costituiva, infatti, interesse del condominio e, quindi, di tutti i condomini, risanare la predetta parte comune, così da por fine all'umidità dell'edificio, non potendo, per contro, assumere rilievo giuridico la circostanza che taluno dei condomini, poiché proprietario di unità posta a pianterreno potesse ricevere un più immediato beneficio diretto, trattandosi, è utile soggiungere, di una ricaduta fa ttuale priva di giuridica valenza;

c) in altri termini il conflitto ipotizzato, dopo la sentenza di cassazione non poteva più essere utilmente coltivato, trovando implicita, ma chiara, smentita non più controvertibile nella predetta pronuncia di legittimità;

d) trattasi di applicazione del principio secondo il quale in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle Ric. 2020 n. 14476 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -4- premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel givakio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Se. 3, n. 20887, 2218/ 2018, Rv. 650434; coni, ex multú, Cass. nn. 5381 / 2011, 20981/2015); considerato che, di conseguenRy, siccome a ermato dalle S. LI. (sent. n. 7155, 21 / 312017, R. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc.

Ci V., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art.606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la fun:zione di filtro della diiposkione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dalteiprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida deliba:zione dei ricorsi "inconsistenti">>; considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 14476 sez. M2 ud. 12-10-2021 -5- dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in curo 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di