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Ordinanza — n. 38476/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal for delay, ruling the three-month period starts from the Cassation ruling on jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38476/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal of Perugia declared the appeal inadmissible for delay, calculating the three-month period from the deposit of the Rome Court of Appeal's decision. The applicants argued the period should start from the Cassation Court's ruling on jurisdiction, which definitively established Perugia's competence. The Supreme Court agreed, holding that the Cassation ruling on jurisdiction exhausts the issue and continuity applies, thus allowing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 3 Legge n. 89/2001; Art. 50 c.p.c.; The three-month period for re-opening a jurisdiction dispute under Art. 50 c.p.c. begins from the deposit of the Cassation Court's ruling on jurisdiction, not the lower court's decision, as the Cassation ruling exhausts the jurisdictional issue.

Parole chiave

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jurisdiction regulation three month period reopening jurisdiction Cassation ruling effect procedural continuity inadmissibility delay competence territorial istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Legge n. 89 del 2001
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 50 c.p.c.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, davanti alla quale il giudizio di equa riparazione era stato riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 310 c.p.c.
sul relativo regolamento continuano a spiegare i loro effetti, in base alla disposizione di cui all'art. 310, secondo comma, c.p.c., anche per il futuro, nonostante l'eventuale estinzione del processo (Cass.
Art. 645 c.p.c.
art. 50 c.p
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, davanti alla quale il giudizio di equa riparazione era stato riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1735 del 24/03/1979
La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui la statuizione resa dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza esaurisce la relativa questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1735 del 24/03/1979, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 6387 del 22/07/1987
398090; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6387 del 22/07/1987, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7031 del 21/06/1995
454663; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7031 del 21/06/1995, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 7528 del 08/07/1995
492997; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7528 del 08/07/1995, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 96 del 09/01/1996
493207; Cass. Sez. L, Sentenza n. 96 del 09/01/1996, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5046 del 20/05/1998
495274; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5046 del 20/05/1998, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5101 del 21/05/1998
310, secondo comma, c.p.c., anche per il futuro, nonostante l'eventuale estinzione del processo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5101 del 21/05/1998, Ric.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 12509 del 26/08/2003
515685; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12509 del 26/08/2003, Rv.
Cass. 6-2, Ordinanza n. 13975 del 03/06/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8733-2021 proposto da: GELSOMINI GAETANO e GALLI MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA, UGO DE CAROLIS n. 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/01/2021m 96(252-i udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, davanti alla quale il giudizio di equa riparazione era stato riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30429/2019, con la quale era stato rigettato il regolamento di competenza proposto dagli odierni ricorrenti avverso il precedente provvedimento con cui la Corte di Appello di Roma aveva declinato la propria competenza territoriale, ha dichiarato inammissibile la domanda per tardività.

Ad avviso della Corte umbra, il ricorso avrebbe dovuto essere riassunto nei tre mesi dal deposito del provvedimento della Corte di Appello di Roma, e non invece dal deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione. Ricorrono per la cassazione della predetta decisione Gelsomini Gaetano e Galli Marina, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD.

PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Perugia, davanti alla quale il giudizio di equa riparazione era stato riassunto, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 30429/2019 (con la quale era stato rigettato il regolamento di competenza proposto dagli odierni ricorrenti avverso il precedente provvedimento con il quale la Corte di Appello di Roma aveva declinato la propria competenza territoriale a favore, appunto, della Corte perugina) ha Ric. 2021 n. 08733 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- dichiarato inammissibile la domanda.

La Corte distrettuale, in particolare, ha ritenuto che i ricorrenti, dopo la pronuncia di incompetenza della Corte di Appello di Roma, avessero l'onere di riattivare il giudizio dinanzi il giudice competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 89 del 2001. Ricorrono per la cassazione di detta decisione Gelsomini Gaetano e Galli Marina, con unico motivo con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5-ter della Legge n. 89 del 2001, 38, 50 e 645 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che il giudizio era stato tempestivamente riassunto, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso per regolamento di competenza proposto dai predetti, aveva definitivamente accertato la competenza territoriale della Corte di Appello di Perugia, in luogo di quella di Roma, originariamente acni-a.

La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui la statuizione resa dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza esaurisce la relativa questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1735 del 24/03/1979, Rv. 398090; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6387 del 22/07/1987, Rv. 454663; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7031 del 21/06/1995, Rv. 492997; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7528 del 08/07/1995, Rv. 493207; Cass. Sez. L, Sentenza n. 96 del 09/01/1996, Rv. 495274; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5046 del 20/05/1998, Rv. 515619). Tanto è vero che gli effetti della statuizione sulla competenza derivanti dalla pronuncia resa dalla 5.

C. sul relativo regolamento continuano a spiegare i loro effetti, in base alla disposizione di cui all'art. 310, secondo comma, c.p.c., anche per il futuro, nonostante l'eventuale estinzione del processo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5101 del 21/05/1998, Ric. 2021 n. 08733 sez. M2 - ud. 12-10-2021 ,f -3- Rv. 515685; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12509 del 26/08/2003, Rv. 566276; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 13975 del 03/06/2013, Rv. 626464). La tempestività, e dunque l'ammissibilità, del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito dell'ordinanza di rigetto del regolamento di competenza da essi proposto, avrebbe pertanto dovuto essere apprezzata assumendo come dies a quo la data di deposito della predetta pronuncia, che aveva definitivamente statuito sulla questione della competenza'.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 ottob