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Ordinanza — n. 38472/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's improper cost allocation and under-tariff liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38472/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court accepted Marcello Tambone's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision awarding him litigation costs. The appellant argued that the appellate court improperly compensated his costs based on the Ministry's absence and under-calculated the merit phase fees below statutory minimums. The court agreed with both grievances, finding the compensation lacked specific justification and the fee calculation violated tariff rules, thus remanding the case for a new cost assessment.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The Supreme Court holds that cost compensation without reciprocal success requires specific 'grave and exceptional reasons' explicitly stated in the judgment, not merely the opponent's absence, and that fee liquidation must strictly adhere to statutory tariff tables based on the controversy value.

Parole chiave

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cost compensation rules litigation fee liquidation contumacy justification tariff minimums violation appellate remand order risarcimento per errore giudiziario impugnabilità della decisione di rinvio spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
D.M. n. 55 del 2014
D.M. n. 37 del 2018
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 92 c.p
artt. 91 c.p
Del pari fondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché dei DD.MM.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15503 del 21/07/2020
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15503 del 21/07/2020, non massimata)".
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5687-2021 proposto da: TAMBONE MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - intimati - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/07/2020v\; AA(7-12-r-11 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in veste di giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24922/2019, liquidava all'odierno ricorrente le spese del giudizio di legittimità e di quello presupposto, di merito, e di quello di rinvio, compensando quelle del giudizio di rinvio, valorizzando la mancata costituzione del Ministero nello stesso. Ricorre per la cassazione della predetta decisione Tambone Marcello, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e Finanze, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 24922/2019, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del Tambone di C 600 a titolo di spese del giudizio di merito e di C 1.045 a titolo di spese del giudizio di legittimità, compensando quelle del grado di rinvio. Ricorre per la cassazione di detta decisione Tambone Marcello affidandosi a due motivi.

Con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., perché la compensazione delle spese del giudizio di rinvio sarebbe stata irritualmente disposta dalla corte perugina in base alla mancata costituzione del Ministero, e quindi al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c. La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui "In Ric. 2021 n. 05687 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla I. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese" (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492). Del pari fondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché dei DD.MM. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, perché la Corte di Appello avrebbe liquidato, per il giudizio di merito, l'importo di C 600, inferiore ai minimi di tariffa. In base al valore della controversia, indicato nel decreto impugnato (C 2.834,00), al Tambone spettavano i seguenti importi, calcolati secondo la tabella relativa allo scaglione di valore compreso tra C 1.100,01 ed € 5.200,00:

C 255 per la fase di studio; € 255 per la fase introduttiva; C 283,50 per la fase istruttoria; C 405 per la fase decisionale; per un totale di C 1.198,50 (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15503 del 21/07/2020, non massimata)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore, ma ritiene opportuno rinviare la causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, tanto per la liquidazione delle spese del giudizio di merito, che per quello di rinvio. Ric. 2021 n. 05687 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- Non risultano depositate memorie. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 ott