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Ordinanza — n. 38462/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to missing facts and procedural delay in execution case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38462/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary of facts and legal arguments required by law. The lower court had already rejected the opposition to the eviction notice, and the appellant's brief omitted essential details about the proceedings and the opposing party's defenses. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on its merits due to this fundamental defect and procedural delay.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 376 c.p.c.: The appeal must contain a summary of facts and legal grounds; without this, it is inadmissible regardless of timeliness.

Parole chiave

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procedural inadmissibility summary of facts requirement execution proceedings procedural delay Cassazione ordinanza trasferimento della proprietà sfratto contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo ad esse comunque applica- bile la medesima disciplina con riguardo alla sospensione fe- riale dei termini; ex plurimis, in generale:
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
art. 327 c.p
Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.
art. 615 c.p
art. 617 c.p
615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo ad esse comunque applica- bile la medesima disciplina con riguardo alla sospensione fe- riale dei termini; ex plurimis, in generale:
art. 93 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 20/02/2003
Cass., Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004
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Testo completo

nte Rep. ORDINANZA kjr1-22)94 L sul ricorso iscritto al numero 34237 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da LATTAVO Lorella (C.F.: LTT LLL 58H56 H501L) rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Martire (C.F.: non indicato) -ricorrente- nei confronti di STOLFI Gianluca (C.F.: STL GLC 89C11 H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato Pino D'Alberto (C.F.: DLB PNI 51R06 B427X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 2310/2019, pubblicata in data 3 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, Lorella Lattavo ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso il precetto di rilascio di un immobile intima- tole da Gianluca Stolfi, sulla base di titolo esecutivo costituito da un decreto di trasferimento emesso all'esito di una proce- dura di espropriazione immobiliare. Ric. n. 34237/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Lattavo, con ricorso non rubricato sulla base di di- stinti motivi. Resiste con controricorso lo Stolfi. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. 1.1 La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 3 aprile 2019.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2015. Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (senza che possa quindi assumere alcun rilievo, sul punto, la qualificazione delle singole contestazioni avanzate da parte opponente in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo ad esse comunque applica- bile la medesima disciplina con riguardo alla sospensione fe- riale dei termini; ex plurimis, in generale:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - Ric. n. 34237/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Detto termine scadeva, dunque, in data 3 ottobre 2019. Il ricorso risulta notificato in data 6 novembre 2019. Esso è pertanto tardivo e, come tale, inammissibile. 1.2 Il ricorso, inoltre, non rispetta il requisito della esposizio- ne sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01;

Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire Ric. n. 34237/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01;

Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. L'esposizione dei fatti di causa risulta anzi del tutto omessa e, in particolare, è omesso il richiamo del contenuto dell'atto di precetto opposto, dei motivi dell'opposizione, delle difese della parte opposta e delle ragioni per la cui la stessa opposizione è stata rigettata dal giudice di primo grado, mentre il richiamo al contenuto dell'atto di appello appare esso stesso del tutto lacunoso ed insufficiente. La Corte, quindi, anche a prescindere dalla tardività del ricor- so, non sarebbe comunque in condizioni di esaminare il merito dello stesso.

La radicale inammissibilità del ricorso esime dall'esame e dalla stessa illustrazione dei motivi posti alla sua base.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 34237/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore del controricorrente, avvoca- to Pino D'Alberto, che ha reso la prescritta dichiarazione di an- ticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 5.600,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge, con distrazione in fa- vore del difensore, avvocato Pino D'Alberto.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3,